- 01321/2019 REG.RIC.
- _____/____ REG.PROV.COLL.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2019, proposto da
Giuseppe Spata, Ennio Di Pietro, Tiziana Pizzardi, rappresentati e difesi
dall'avvocato Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Torquato Tasso
- 4;
contro
Comune di Gela, Consiglio Comunale di Gela, Ufficio Centrale Elettorale per il
Turno di Ballottaggio di Gela, Ufficio Centrale Elettorale di Gela, Commissione
Elettorale Circondariale di Gela non costituiti in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege
in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Cristoforo Greco, Alessandra Ascia, Luigi Giusepppe Di Dio, Giuseppe Giancarlo
Salvatore Romano, Ivan Liardi, Terenziano Di Stefano, Grazia Robilatte, Calogero
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Speziale, Chiara Farruggia, Simona Toggi, Eugenio Maria Umberto Piazza,
Carmelo Brentino, Leandra Giurdanella, Andrea Giudice, Maurizio Melfa non
costituiti in giudizio;
Salvatore Sammito, Rosario Trainito, Giuseppe Morselli, Paolo Grisanti, Adriana
Romina Morselli, Gaetano Orlando, Diego Iaglietti, Davide Sincero, Rosario
Domenico Terenzio Faraci, Giuseppe Guastella, Valeria Chiara Caci, Vincenzo
Cascino, Nadia Gnoffo, Florinda Iudici, Ivan Filippo Maria Liardi, Cristoforo Lucio
Greco, Alessandra Elisa Ascia, Luigi Giuseppe Di Dio, Giuseppe Romano,
Giuseppe Terenziano Di Stefano, Grazia Maria Concetta Robilatte, rappresentati e
difesi dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, Maria Teresa Greco,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Mario Greco, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe
Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale per il Turno di
ballottaggio di Gela – elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Gela del 28 aprile 2019 – Mod. n. 41 - Sb, chiuso il 23 maggio 2019,
a mezzo del quale sono stati riassunti i voti riportati dai candidati alla carica di
Sindaco e di Consigliere comunale ed i voti di Lista, nella parte in cui in data 14
maggio 2019 è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Greco
Cristoforo;
- del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale per il Turno di
ballottaggio di Gela – elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Gela del 28 aprile 2019 – Mod. n. 41 - Sb, chiuso il 23 maggio 2019,
nella parte in cui sono stati attribuiti alle Liste <UN'ALTRA GELA>, <UNITI
SIAMO GELESI>, <UNA BUONA IDEA>, <IMPEGNO COMUNE – IL
POPOLO DELLA FAMIGLIA>, <AZZURRI PER GELA>, collegate al candidato
Sindaco eletto, sig. Greco Cristoforo, n. 11 seggi e proclamati eletti i candidati
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Consiglieri sig.ri Sammito S., Trainito R., Morselli G., Grisanti P., per
<UN'ALTRA GELA>; Orlando G. e Ascia A.E. per <UNITI SIAMO GELESI>;
Iaglietti D. e Sincero D. per <UNA BUONA IDEA>; Guastella G. per <IMPEGNO
COMUNE – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA>; Di Dio L.G. e Cascino V. per
<AZZURRI PER GELA>;
- del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale per il Turno di
ballottaggio di Gela – elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Gela del 28 aprile 2019 – Mod. n. 41 - Sb, chiuso il 23 maggio 2019,
nella parte in cui sono stati attribuiti alle Liste <UN'ALTRA GELA>, <UNITI
SIAMO GELESI>, <UNA BUONA IDEA>, <IMPEGNO COMUNE – IL
POPOLO DELLA FAMIGLIA>, <AZZURRI PER GELA>, collegate al candidato
Sindaco eletto, sig. Greco Cristoforo, ulteriori n. 4 seggi per attribuzione del 60%
dei seggi, e proclamati eletti i candidati Consiglieri sig.ri Morselli R. per
<UN'ALTRA GELA>; Faraci R.D. per <UNA BUONA IDEA>; Caci V.C. per
<IMPEGNO COMUNE – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA>; Romano G. per
<AZZURRI PER GELA>;
- del Verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale di Gela del giorno 30 aprile 2019 –
elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del
28 aprile 2019 – Mod. n. 41 - CS, chiuso il 20 maggio 2019, a mezzo del quale
sono stati riassunti i voti riportati dei candidati alla carica di Sindaco e di
Consigliere comunale ed i voti di Lista con numero di preferenze e cifre
individuali;
- del verbale di ammissione della Commissione Elettorale Circondariale di Gela
della Lista avente contrassegno <UN'ALTRA GELA> - alla competizione elettorale
per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019 -,
collegata al Sindaco Greco Cristoforo, in esecuzione della sentenza n. 1018/2019
del T.A.R. Palermo;
- del verbale n. 16 del 4.04.2019 della Commissione Elettorale Circondariale di
Gela con il quale è stata disposta l'ammissione della Lista avente contrassegno
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<UNITI SIAMO GELESI > - alla competizione elettorale per il rinnovo del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019 - collegata al Sindaco
Greco Cristoforo;
- del verbale n. 13 del 4.04.2019 della Commissione Elettorale Circondariale di
Gela con il quale è stata disposta l'ammissione della Lista avente contrassegno
<UNA BUONA IDEA> - alla competizione elettorale per il rinnovo del Sindaco e
del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019 -, collegata al Sindaco Greco
Cristoforo;
- del verbale n. 14 del 4.04.2019 della Commissione Elettorale Circondariale di
Gela con il quale è stata disposta l'ammissione della Lista avente contrassegno
<AZZURRI PER GELA> - alla competizione elettorale per il rinnovo del Sindaco
e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019 -, collegata al Sindaco Greco
Cristoforo;
- del Prospetto dei voti validi ottenuti in tutte le Sezioni elettorali del Comune di
Gela – Mod. n. 41 CS/1;
- del Prospetto dei voti di lista validi ottenutiin tutte le Sezioni elettorali del
Comune di gela– Mod. n. 41 CS/2;
- dei Verbali delle operazioni elettorali delle Sezioni nn. 13, 20, 22, 26, 28, 35, 39,
41, 50, 61 e 62, nella parte in cui, a pag. 38, Tabella a – “Risultato dello scrutinio
relativo ai candidati alla carica di Sindaco”, non riportano i voti espressi sia per la
lista o liste collegata al candidato Sindaco, sia quelli espressi per il Sindaco e la
lista o liste collegate - III e per la conseguente esclusione e/o decadenza dalla
competizione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di
Gela del 28 aprile 2019, delle Liste <UN'ALTRA GELA>, <UNITI SIAMO
GELESI>, <UNA BUONA IDEA>, <AZZURRI PER GELA> collegate al
candidato Sindaco Greco Cristoforo alle stesse collegato;
nonché per la correzione del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale
in questione, secondo le specificazioni di cui infra, con la conseguente ripetizione
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del turno di ballottaggio tra il candidato Sindaco Spata ed il candidato Sindaco
Maurizio Melfa;
- in subordine, ove i voti riportati del candidato Sindaco Spata in esito alla
verificazione oggi richiesta e correzione del risultato elettorale, di cui ai Verbali di
Sezione delle Sezioni nn. 13, 20, 22, 26, 28, 35, 39, 41, 50, 61 e 62, nella parte in
cui, a pag. 38, Tabella a – “Risultato dello scrutinio relativo ai candidati alla carica
di Sindaco”, risultassero superiori al 40% del totale dei voti validi ottenuti dai
candidati Sindaci, proclamare Spata Sindaco al primo turno e, conseguentemente,
attribuire alle Liste collegate allo stesso n. 15 seggi, ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 6,
L.r. n. 35/97.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Salvatore Sammito, Rosario Trainito,
Giuseppe Morselli, di Paolo Grisanti, di Adriana Romina Morselli, di Gaetano
Orlando, di Diego Iaglietti, di Davide Sincero, di Rosario Domenico Terenzio
Faraci, di Giuseppe Guastella, di Valeria Chiara Caci, di Vincenzo Cascino, di
Nadia Gnoffo, di Florinda Iudici, di Mario Greco, di Ivan Filippo Maria Liardi, di
Cristoforo Lucio Greco, di Alessandra Elisa Ascia, di Luigi Giuseppe Di Dio, di
Giuseppe Romano, di Giuseppe Terenziano Di Stefano, di Grazia Maria Concetta
Robilatte,;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il dott. Roberto Valenti e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Con ricorso depositato il 13/06/2019, notificato in data 24/06/2019 unitamente al
Decreto Presidenziale n.384 del 20/06/2019, e quindi nuovamente depositato con
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attestazione dell’avvenuta notifica in data 01/07/2019, i ricorrenti Spata Giuseppe
(in proprio e nella qualità di candidato alla carica di Sindaco in occasione delle
elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile
2019), Di Pietro Ennio e Pizzardi Tiziana (nella qualità di elettori per la stessa
competizione elettorale) hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, il Verbale
delle Operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale per il Turno di ballottaggio di Gela
– elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela
del 28 aprile 2019 – Mod. n. 41 - Sb, chiuso il 23 maggio 2019, a mezzo del quale
sono stati riassunti i voti riportati dai candidati alla carica di Sindaco e di
Consigliere comunale ed i voti di Lista, nella parte in cui in data 14 maggio 2019 è
stato illegittimamente proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Greco
Cristoforo, nella parte e nei termini di seguito specificati.
Costituisce oggetto di impugnazione, altresì, il Verbale delle operazioni
dell’Ufficio Centrale Elettorale per il Turno di ballottaggio di Gela del 28 aprile
2019 nella parte in cui sono stati illegittimamente attribuiti alle Liste <UN’ALTRA
GELA>, <UNITI SIAMO GELESI>, <UNA BUONA IDEA>, <IMPEGNO
COMUNE – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA>, <AZZURRI PER GELA>,
collegate al candidato Sindaco eletto, sig. Greco Cristoforo, n. 11 seggi e
proclamati illegittimamente eletti i candidati Consiglieri sig.ri Sammito S., Trainito
R., Morselli G., Grisanti P., per <UN’ALTRA GELA>; Orlando G. e Ascia A.E.
per <UNITI SIAMO GELESI>; Iaglietti D. e Sincero D. per <UNA BUONA
IDEA>; Guastella G. per <IMPEGNO COMUNE – IL POPOLO DELLA
FAMIGLIA>; Di Dio L.G. e Cascino V. per <AZZURRI PER GELA>, nella parte
e nei termini meglio precisati nell’atto introduttivo.
Inoltre, è stato impugnato il Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale
Elettorale per il Turno di ballottaggio di Gela del 28 aprile 2019 nella parte in cui
sono stati illegittimamente attribuiti alle Liste <UN’ALTRA GELA>, <UNITI
SIAMO GELESI>, <UNA BUONA IDEA>, <IMPEGNO COMUNE – IL
POPOLO DELLA FAMIGLIA>, <AZZURRI PER GELA>, collegate al candidato
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Sindaco eletto, sig. Greco Cristoforo, ulteriori n. 4 seggi per attribuzione del 60%
dei seggi, e proclamati illegittimamente eletti i candidati Consiglieri sig.ri Morselli
- per <UN’ALTRA GELA>; Faraci R.D. per <UNA BUONA IDEA>; Caci V.C.
per <IMPEGNO COMUNE – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA>; Romano G. per
<AZZURRI PER GELA>.
I ricorrenti impugnano anche il Verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale di Gela del
30 aprile 2019 ed il verbale di ammissione della Commissione elettorale
Circondariale di Gela di ammissione della Lista avente il contrassegno
“UN’ALTRA GELA”;il verbale n. 16 el 4 aprile 2019 ci cui è stata disposta
l’ammissione della Lista avente il contrassegno “Uniti Siamo Gelesi”; il verbale n.
13 del 4 aprile 2019 con cui è stata disposta l’ammissione della Lista avente il
contrassegno “Una buona Idea”; il verbale n. 14 del 4 aprile 2019 con cui è stata
disposta l’ammissione della Lista avente il contrassegno “AZZURRI PER GELA”;
il Prospetto dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni elettorali del Come di Gela, il
prospetto dei voti di lista validi ottenuti in tutte le Sezioni elettorali; ed infine
Verbali delle operazioni elettorali delle Sezioni nn. 13, 20, 22, 26, 28, 35, 39, 41,
50, 61 e 62, nella parte in cui, a pag. 38, Tabella a – “Risultato dello scrutinio
relativo ai candidati alla carica di Sindaco”, non riportano i <voti espressi sia per la
lista o liste collegata al candidato Sindaco, sia quelli espressi per il Sindaco e la
lista o liste collegate.
2.- Con il presente gravame, i ricorrenti chiedono: a) l’esclusione e/o la decadenza
dalla competizione elettorale del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela delle
Liste <UN’ALTRA GELA>, <UNITI SIAMO GELESI>, <UNA BUONA IDEA>,
<AZZURRI PER GELA> collegate al candidato Sindaco Greco Cristoforo alle
stesse collegato; nonché la correzione del risultato elettorale con conseguente
ripetizione del turno di ballottaggio tra il candidato sindaco Spata e il candidato
sindaco Maurizio Melfa.
In subordine, ove i voti riportati del candidato Sindaco Spata in esito alla
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verificazione richiesta con l’atto introduttivo e con la correzione del risultato
elettorale, di cui ai Verbali di Sezione delle Sezioni nn. 13, 20, 22, 26, 28, 35, 39,
41, 50, 61 e 62, risultassero superiori al 40% del totale dei voti validi ottenuti dai
candidati Sindaci, chiedono di proclamare Spata quale Sindaco eletto al primo
turno e, conseguentemente, attribuire alle Liste collegate allo stesso n. 15 seggi, ai
sensi dell’art. 4, commi 4 e 6, L.r. n. 35/97.
3.- Nel ricorso, in punto di fatto, si premette che:
-in esito alla prima consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del
Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019, i candidati più votati alla carica di
Sindaco sono risultati essere il sig. Greco Cristoforo, con n. 13.432 voti validi, ed il
sig. Spata Giuseppe, con n. 11.315 voti validi e, pertanto; i quali sono stati quindi
ammessi al ballottaggio atteso che nessuno dei predetti aveva ottenuto almeno il
40% dei voti validi;
-in esito al successivo turno di ballottaggio del 12 maggio 2019 è stato proclamato
eletto alla carica di Sindaco il controinteressato Greco Cristoforo, con voti 13.648,
mentre il ricorrente Spata Giuseppe ha ottenuto n. 12.373 preferenze. Quindi si è
proceduto alla ripartizione del numero dei seggi spettanti a ciascuna Lista o gruppo
di Liste, ai sensi dell’art. 4, comma 4, L.r. n. 35/97, con la determinazione di n. 11
seggi al gruppo di Liste collegate al Sindaco eletto Greco, cui risultano assegnati il
60% dei seggi.
4.- I ricorrenti censurano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati articolando la
seguente doglianza:
I)- Violazione di legge ex art. 17 D. Lgs. P. Reg. 20/08/1968 n. 3, dell’art. 28
D.P.R. n. 570/1960, dell’art. 7 L.R. 7/1992, violazione delle istruzioni impartite con
la pubblicazione n. 2 dell’Assessorato Autonomie Locali, violazione degli art. 3 e
97 Cost., eccesso di potere: i provvedimenti sono illegittimi in quanto la
competizione elettorale risulterebbe falsata dalla illegittima ammissione delle
quattro liste aventi rispettivamente i contrassegni <UN’ALTRA GELA>, <UNITI
SIAMO GELESI>, <UNA BUONA IDEA>, <AZZURRI PER GELA> collegate al
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candidato Sindaco Greco Cristoforo; ciò in quanto la raccolta delle sottoscrizioni
relative a ciascuna delle n. 4 Liste civiche che hanno sostenuto il candidato Sindaco
Greco Cristoforo ed allo stesso collegate sarebbe avvenuta in modo illegittimo
attraverso la sottoscrizione su singoli fogli mobili in formato A4 (210x297) non
spillati e/o non collegati tra loro, né spillati e/o collegati al foglio di frontespizio
(recante simbolo della lista ed elenco dei candidati) e senza contenere - ad
eccezione del simbolo della Lista - il nome, cognome, data e luogo di nascita di
tutti i candidati di tale Lista. Ne discenderebbe “la correzione del risultato
elettorale, con il conseguente annullamento degli atti impugnati nelle parti indicate
e conseguente ripetizione del turno di ballottaggio tra il candidato Sindaco Spata ed
il candidato Sindaco Maurizio Melfa”. In tesi dei ricorrenti, nel conteggio dei voti
da sottrarre al candidato Sindaco Greco mancano le risultanze delle Sezioni nn. 13,
20, 22, 26, 28, 35, 39, 41, 50, 61 e 62, che, a pag. 38, Tabella a – “Risultato dello
scrutinio relativo ai candidati alla carica di Sindaco”, in quanto i Verbali di tali
Sezioni non riportano i <voti espressi sia per la lista o liste collegata al candidato
Sindaco, sia quelli espressi per il Sindaco e la lista o liste collegate e a tal fine
impugnano i relativi verbali chiedendo di disporsi una verificazione per accertare i
voti espressi per le Liste collegate allo stesso candidato eletto sindaco nelle predette
Sezioni; ciò in quanto all’esito della predetta verificazione potrebbe risultare che il
candidato Sindaco Spata possa aver già raggiunto, al primo turno, la soglia del 40%
dei voti validi con diritto alla proclamazione alla carica di Sindaco senza bisogno di
ballottaggio (con consequenziale ripartizione dei seggi secondo legge).
5.- Resiste il controinteressato Greco Mario, candidato eletto alla carica di Sindaco.
Resistono altresì Greco Cristoforo Lucio, Sammito Salvatore, Trainito Rosario,
Morselli Giuseppe, Grisanti Pierpaolo, Morselli Adriana Romina, Orlando Gaetano,
Ascia Alessandra Elisa, Iaglietti Diego, Sincero Davide, Faraci Rosario Domenico
Terenzio, Guastella Giuseppe, Caci Valeria Chiara, Di Dio Luigi Giuseppe,
Cascino Vincenzo, Romano Giuseppe, Di Stefano Giuseppe Terenziano, Gnoffo
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Nadia, Robilatte Grazia Maria Concetta, Iudici Florinda, Liardi Ivan Filippo Maria,
eccependo l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso.
Per l’Amministrazione statale, U.T.G. – Prefettura di Caltanissetta, si è costituita
l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
6.- Con memoria del 14/01/2020 i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento
motivando anche sulle eccezioni in rito proposte dai controinteressati.
7.- Con memoria di replica del 16/01/2020 l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha,
preliminarmente, chiesto l’estromissione dal giudizio dell’Amministrazione
rappresentata, eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso in quanto,
sostanzialmente, proposto avverso l’asserita mancata esclusione di quattro liste
elettorali i cui provvedimenti andavano se del caso impugnati entro i termini di cui
al rito ex art.129 CPA.
8.- Le altre parti resistenti hanno concluso con memoria di replica.
8.1- In data 29/01/2020 parte resistente ha versato in atti copia della citazione a
giudizio del 28/01/2020 con cui Stata Giuseppe ha proposto querela di falso, ex art.
221 c.p.c., avverso l’atto separato di Dichiarazione di presentazione alla carica di
Sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale, allegato n.1 Ter,
presentato ai fini della ammissione alla competizione elettorale per cui è
controversia in riferimento alla lista n. 3 avente il contrassegno “UN’ALTRA
GELA”, alla lista n. 6 avente il contrassegno “UNITI SIAMO GELESI, alla lista n.
7 avente il contrassegno “UNA BUONA IDEA” ed alla lista n. 12 avente il
contrassegno “AZZURRI PER GELA”, tutte collegate al candidato sindaco n. 4
Greco Cristoforo, nonché avverso la dichiarazione a firma del Responsabile
dell’Ufficio Elettorale, dott. F. Incardona, prot. 74195 dell’08/07/2019, nelle parti
specificate nel relativo atto.
9- Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2020, presenti i procuratori delle parti, il
ricorso è stato assunto per la decisione.
10.- Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio possa essere definito
indipendentemente dalla proposizione della querela di falso ex art. 221 c.p.c.
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depositata in giudizio il 29/01/2020, ciò in quanto la questione colà sollevata non
appare pregiudiziale alla definizione della presente controversia. Ed invero, con la
predetta querela di falso i ricorrenti mirerebbero ad inficiare la validità fidefaciente
della autenticazione da parte del Pubblico ufficiale dei moduli di presentazione
delle liste sopra indicate. In tesi, il Pubblico ufficiale avrebbe apposto il timbro di
congiunzione negli intercalari, procedendo alla regolare autentica, quando i vari
moduli sarebbero stati collazionati solo dopo la raccolta delle firme: quindi, sempre
in tesi dei ricorrenti, il Pubblico ufficiale avrebbe autenticato “esclusivamente la
veridicità delle firme – sottoscrizioni”, ma non anche il fatto che i vari moduli
fossero - già prima della raccolta delle firme - spillati e uniti da un timbro di
congiunzione.
A margine di quando in proseguo verrà precisato in relazione alla peculiare
modalità di raccolta delle firme in Sicilia, in ragione della differente disciplina
normativa che non consente l’applicazione tout court dell’art. 28 T.U. 570/1960, la
questione così come posta non risulta pregiudiziale rispetto alla definizione del
presente ricorso. Come evidenziato dai resistenti, per altro, la giurisprudenza
amministrativa del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez.III n. 2940/19 del
07/05/2019), in relazione alla modalità di raccolta delle firme sulla base del diverso
dato normativo nazionale, ha chiarito che “Non vale sostenere, come fa la parte
appellante, che l’apposizione del timbro o della sigla non offrirebbe alcuna idonea
garanzia circa il momento in cui è stata operata la congiunzione dei fogli, potendo
gli stessi “essere apposti anche in momento successivo alla sottoscrizione senza
che ciò possa rappresentare una falsa dichiarazione del pubblico ufficiale”: basti
osservare, in senso contrario, che la congiunzione successiva dei fogli, mediante
sigla o timbro del pubblico ufficiale autenticante, integra una forma di alterazione
materiale del documento recante le sottoscrizioni, proprio perché implica
l’ampliamento artificioso ed a posteriori dello stesso rispetto al momento di
apposizione delle sottoscrizione e della relativa autenticazione. Da questo punto di
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vista, deve osservarsi che l’autenticazione non ha ad oggetto la sottoscrizione tout
court, ergo la sola sua provenienza dal soggetto che la appone, ma anche il
documento sottoscritto, quale si presenta al momento della sottoscrizione: la
sottoscrizione, infatti, è atto significativo della appropriazione volitiva e cognitiva
di un determinato documento da parte del sottoscrittore, sì che questo concorre ad
esprimere e identificare l’oggetto dell’atto di “appropriazione” intellettiva di cui
la sottoscrizione medesima consiste e, di riflesso, a determinare la portata
fidafecente dell’autenticazione. All’inverso, invece, non potrebbe sostenersi, come
fanno gli appellanti, che la garanzia della unicità dei fogli sarebbe data proprio
dall’autentica della sottoscrizione, anche in assenza di alcuna forma di
collegamento degli stessi (mediante sigla o timbro) imputabile al pubblico ufficiale
autenticante, dal momento che la portata attestatrice dell’autentica (ovvero,
l’identificazione del documento cui si riferisce la sottoscrizione) può essere
apprezzata e determinata proprio sulla scorta degli elementi di collegamento
esistenti tra i fogli separati (…)”.
Ritiene quindi il Collegio di poter definire nel merito il ricorso attesa la non
pregiudizialità della querela di falso presentata dai ricorrenti.
10.1-Ciò posto, ancora preliminarmente, va disposta l’estromissione dal giudizio
dell’Amministrazione statale intimata, come eccepito dalla difesa erariale. L'art.
130, comma 3, del C.P.A. stabilisce che il ricorso relativo alle operazioni elettorali
riguardanti le consultazioni amministrative debba essere notificato "all'ente della
cui elezione si tratta", oltre che alle altre parti che vi abbiano interesse.
La disposizione normativa individua chiaramente, quale unica parte pubblica
necessaria (diversamente da quanto disposto dall'art. 129), l'ente locale interessato
dalle elezioni, cui vanno imputati i risultati elettorali, così recependo la consolidata
posizione giurisprudenziale che esclude che siano annoverabili tra le parti
necessarie del relativo contenzioso anche gli uffici elettorali (i quali esauriscono la
loro funzione con la proclamazione degli eletti) e, più ampiamente,
l'Amministrazione statale (C.d.S., V, 12 febbraio 2008 n. 496; 3 febbraio 1999, n.
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215; cfr. anche Consiglio di Stato sez. V 06 novembre 2015 n. 5069 ).
La giurisprudenza, invero, è tuttora univoca nel senso che nei giudizi elettorali
dinanzi al Giudice amministrativo l'individuazione della P.A. cui compete la qualità
di parte vada effettuata non già in base al criterio dell'imputazione formale degli atti
contestati, bensì secondo quello dell'imputazione dei risultati della consultazione,
con la conseguenza che rispetto alle elezioni comunali parte necessaria è il
Comune, e non già l'Amministrazione statale cui appartengono gli organi preposti
alle operazioni.
La legittimazione passiva è riconducibile, pertanto, solo all'ente locale interessato,
il quale si appropria del risultato elettorale e vede riverberarsi su di sé gli effetti
dell'annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti (V, 2 marzo
2009, n. 1159; 23 luglio 2010, n. 4851; 4 agosto 2010 n. 5183; 26 settembre 2013,
- 4762; 16 giugno 2014, n. 3033).
10.2- La questione dedotta in giudizio attiene infatti, sostanzialmente, alla
contestata ammissione di ben quattro liste collegate al candidato Sindaco risultato
eletto nell’ambito delle consultazioni amministrative per l’elezione diretta del
Sindaco del Comune di Gela e per la rinnovazione del Consiglio Comunale svoltesi
il 28 aprile e il 12 maggio 2019, per la contestata mancata preventiva unificazione
degli intercalari (che presentavano comunque il simbolo delle rispettive liste)
nell’ambito del documento di presentazione delle medesime la cui prima pagina
riportata il nominativo dei candidati.
Va in primo luogo scrutinata l’eccezione in rito sollevata dalla parte resistenti in
relazione alla prospettata inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 129
c.p.a..
10.3- L’eccezione è da disattendere.
I commi 1 e 2 dell’art. 129 cit. dispongono che
“1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare
al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e
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regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel
termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla
comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
“2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del
procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti”.
10.4- Come evidenziato ancora di recente dalla giurisprudenza amministrativa
(T.A.R. , Bari , sez. II, 22/10/2018 , n. 1373), ai sensi dell' art. 129 del codice del
processo amministrativo, come novellato dal d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, fra i
provvedimenti che vanno immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto
del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non vanno inclusi anche gli
atti di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente, non
potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti,
attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata
generale (Cfr. anche T.A.R. , Catania , sez. IV , 06/10/2017 , n. 2319; T.A.R. ,
Lecce , sez. I , 22/09/2017 , n. 1505; Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016 n. 3361;
sez. III, 18 maggio 2016 n. 2073 e Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5069 del 6
novembre 2015).
Né in specie può trovare applicazione il minoritario orientamento espresso dal
T.A.R. Piemonte, (sez. II, sentenza 691 del 2016) che a ben vedere ammette
l'impugnazione dell'ammissione di una lista soltanto "qualora vengano dedotte
censure di illegittimità fondate sull'astratto pericolo di confusione nell'elettorato"
(in quella fattispecie, determinato dall'uso di un contrassegno asseritamente
confondibile con quello utilizzato dalla lista ricorrente) e a fronte del "connesso
interesse di evitare un possibile sviamento dell'elettorato" (in termini, da ultimo, la
recente decisione del T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 985;
tuttavia con la precedente sentenza T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 1571/2014 il
principio sopra enunciato è stato esteso ad ogni vizio in ordine alla ammissibilità di
candidature e liste): invero, nel caso qui in esame la censura è incentrata su un
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affermato vizio di ammissione di altre liste in relazione alla modalità, ritenute non
conformi a legge, di raccolta delle firme; per cui si rivelano insussistenti i
presupposti per applicare detto secondo, complementare, orientamento
giurisprudenziale appena menzionato. Ed anche le ulteriori sentenze invocate dalla
controparti non appaiono revocare in dubbio quanto appena esposto atteso che: a)
con la sentenza n. 12153/2019 il TAR per il Lazio, Roma, si è pronunciato su una
controversia in cui si faceva questione del consolidato provvedimento di non
ammissione di una lista già oggetto di pronuncia giurisdizionale su ricorso ex art.
129 c.p.a.; b) la sentenza del TAR Piemonte n. 1073/2013 ha semplicemente
ammesso l’immediata impugnabilità della ammissione di una lista ex art. 129 c.p.a.
solo nel caso in cui la predetta ammissione indurrebbe ad una confusione
nell’elettorato per omogeneità dei simboli.
11.- Ciò posto, considerato che nel merito il ricorso risulta infondato per le
considerazioni che seguono, ritiene il Collegio di poter prescindere dalle ulteriori e
innumerevoli eccezioni in rito sollevate dalle controparti.
12.- Come sopra sinteticamente evidenziato, ad avviso dei ricorrenti la raccolta
delle firme per la presentazione di ognuna delle liste qui contestate sarebbe
avvenuta attraverso la sottoscrizione su singoli fogli mobili in formato A4
(210x297) non spillati e/o non collegati tra loro, né spillati e/o collegati al foglio di
frontespizio (recante simbolo della lista ed elenco dei candidati) e senza contenere -
ad eccezione del simbolo della Lista - il nome, cognome, data e luogo di nascita di
tutti i candidati di tale Lista, così come prescrive la norma di riferimento ex art. 17
del D.Lgs.P.Reg. 20.08.1960 n. 3 e art. 28 del D.P.R. n. 570/1960 ed in conformità
al Modulo n. 1 ter predisposto dall'Assessorato delle Autonomie locali - Servizio 5
– Ufficio elettorale.
Ritiene il Collegio di dover procedere alla ricostruzione del quadro normativo di
riferimento, prendendo le mosse dall’art. 20 D. Pres. Reg. Siciliana n. 3/1960 che,
al suo comma 6, rinvia all’art. 17 in ordine alle modalità di presentazione delle
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Liste. Occorre poi fare riferimento all’art 28 d.P.R. n. 570/1960.
12.1- Il comma 6 art. 20 d.Pres Reg. Siciliana, relativo alla “La presentazione delle
candidature nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti”, prevede
che Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste, si
applicano le disposizioni del precedente articolo 17.
Per quanto qui rileva, i commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art. 17 stabiliscono:
“4.-I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni e
la loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonché il
nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi. I
presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico
impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di
due testimoni, accertata da uno dei soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni
all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.
“5.- L'attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste
elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un unico atto. Può essere
fatta, altresì, cumulativamente in unico atto l'autenticazione delle firme prescritte
dal comma precedente.
“6.-Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di
presentazione di lista.
“7.- Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di
nascita”.
Nell’ambito della normativa nazionale, l’art. 28 T.U. 570/1960 al comma 4, primo
periodo (come novellato dall'art. 4, comma 7, L. 11 agosto 1991, n. 271), prevede: I
sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma
deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome,
cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data
e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno
dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
8.- Ebbene, il rapporto tra le due norme, attesa l’esclusività della competenza del
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legislatore regionale in materia elettorale, non consente di ritenere direttamente
applicabili le previsioni del mentovato art. 28 d.P.R. 570/1960 alla fattispecie in
esame.
8.1- Il TAR Catania, con sent. n. 1234/2015, non appellata, richiamando la
pregressa giurisprudenza (cfr. le sentenze del T.A.R. di Catania, Sez. IV, n.
656/2009, Sez. IV, n. 1946/2008, e Sez. I, n. 1357/2006; nonché la sentenza del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 652/2008), ha
puntualizzato come le disposizioni regionali in ordine al contenuto dei moduli sui
quali apporre le firme dei sottoscrittori differiscano significativamente dalle
corrispondenti norme nazionali.
Secondo il giudice etneo, l’art. 7 legge regionale n. 7/1992, nel testo sostituito
dall’art. 1 legge regionale n. 35/1997, al comma 4 prescrive testualmente: “Oltre a
quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l’elezione dei
consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto legislativo del
Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio
comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di Sindaco e il
programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio”. A sua volta, l’art. 17 del
T.U. n. 3/1960, come sostituito dall’art. 27, primo comma, legge regionale n.
26/1993, ai commi 2 e 3, così dispone: “I presentatori debbono essere elettori
iscritti nelle liste elettorali dei comuni e la loro firma è apposta su un modulo
recante il contrassegno della lista nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di
nascita dei sottoscrittori medesimi … L’attestazione della iscrizione dei
presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e
risultare da un unico atto. Può essere fatta, altresì, cumulativamente in un unico
atto l’autenticazione delle firme prescritte dal comma precedente”. Infine,
l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie
Locali nella Pubblicazione n. 3, relativa alle elezioni comunali dell’anno 2008, a
pag. 18, ha fornito le seguenti istruzioni: “ … la firma dei presentatori, che devono
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essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni, è apposta su moduli riportanti il
contrassegno di lista nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita dei
sottoscrittori”. In entrambi i casi, con il termine “modulo” si fa riferimento ai fogli
intercalari preconfezionati, da collocare dopo la dichiarazione di presentazione
delle liste dei candidati e delle collegate candidature alla carica di sindaco, fogli nei
quali vanno raccolte le firme dei sottoscrittori.
La vigente normativa regionale pertanto, si differenzia, sul punto, dalla normativa
nazionale di cui all’art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in quanto non richiede
che i “moduli” sui quali vengono apposte le firme dei sottoscrittori, oltre al
contrassegno della lista ed al nome, cognome, data e luogo di nascita dei
sottoscrittori stessi, contengano anche “il nome, cognome, data e luogo di nascita
di tutti i candidati”. In sostanza, in base al combinato disposto delle norme
regionali richiamate, nei “moduli” in questione è richiesta unicamente
l’apposizione del contrassegno di lista, senza necessità di ulteriori indicazioni.
Facendo applicazione di detto precedente, quindi, risulterebbe irrilevante la
mancata apposizione di un segno obiettivo di continuità e collegamento fra i vari
moduli (come l’apposizione trasversale di un timbro e della sottoscrizione del
pubblico ufficiale), atteso che tale condizione è stata ritenuta necessaria dalla
giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons, Stato, V, 6 aprile 2007, n. 1553 e Cons.
Stato, V. 14 aprile 2008 n. 1661) con riferimento al caso in cui la presentazione di
una lista avvenga utilizzando più fogli, il primo dei quali (frontespizio) rechi il
simbolo della lista ed i nominativi dei candidati, mentre le firme dei presentatori
risultino apposte su fogli intercalari, privi di qualsiasi indicazione e soltanto spillati
al primo, senza alcun segno di congiunzione inequivoca.
Nella fattispecie in esame, diversamente, è incontestato che i moduli successivi al
primo contengano, invece, il prescritto contrassegno di ogni lista.
8.2- Tale pronuncia risulta corroborata anche da pregresse posizioni del giudice
amministrativo di appello siciliano.
Secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sez. Giurisdizionale, sent. n.
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652/08, “le formalità, necessarie e sufficienti, richieste in Sicilia dagli artt. 7,
comma 4, L.R. 26.8.1992, n. 7, nonché 17 e 20 del D.P.R.S. 20.8.1960, n. 3
(richiamati dal comma 4 del cit. art. 7), consistono, appunto, nella presenza, su
ciascun foglio sottoscritto dai presentatori, delle generalità di questi ultimi, del
contrassegno della lista da loro presentata e del relativo collegamento con un
candidato Sindaco; sicché non occorre (poiché lex ubi noluit tacuit) l’indicazione
di tutti i nominativi dei candidati che costituiscono la lista stessa”.
Principio ribadito dal C.G.A. con la sentenza n. 98/2009 secondo cui “In Sicilia
condizione necessaria e sufficiente per la presentazione delle liste è la presenza,
nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista, non occorrendo che in detti
fogli sia altresì riportata l’indicazione dei nomi dei candidati, come è invece
richiesto dalla normativa nazionale; nondimeno, resta ferma anche in Sicilia la
necessità dell’autenticazione delle firme in unico contesto documentale, nonché
l’esigenza logica che il simbolo preesista, sul foglio, all’apposizione delle
sottoscrizioni dei presentatori (che, altrimenti, sarebbero del tutto fungibili tra
loro)” (in senso conforme cfr. anche C.G.A. n. 402/2010).
Osserva altresì il Collegio che nei sensi sopra detti depongo altresì, differentemente
da quanto prospettato dai ricorrenti, le istruzioni fornite dall’Amministrazione,
Assessorato della Autonomine Locali e della Funzione Pubblica, Servizio 5^ -
Ufficio Elettorale, contenute nella “Modulistica per la presentazione delle liste dei
candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature a Sindaco per i
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti” in atti (Allegato n. 3 della
prodizione di parte, sia nel modello 2-bis che in quello 3-ter e, soprattutto, a pag.
17 della tessa pubblicazione n.2 (presentazione delle liste dei candidati al Consiglio
Comunale e delle collegate candidature a Sindaco …) chiariscono quanto: “Di tutti
i candidati deve essere indicato il nome, il cognome, luogo e data di nascita (art.
17, comma 7, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n.3). Per la
presentazione delle liste è necessaria la presenta, nei fogli successivi al primo, del
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simbolo di lista. Tuttavia si suggerisce che, anche nei fogli successivi al primo, sia
presente oltre al simbolo di della lista l’indicazione dei nomi dei candidati in modo
che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati”.
Le indicazioni fornite quindi dall’Amministrazione non richiamano, in primo
luogo, la normativa nazionale indicata dai ricorrenti, prospettando quale mero
suggerimento l’opportunità che i fogli successivi al primo contengano, oltre al
prescritto e necessario simbolo di Lista, anche il nome dei candidati.
9.- In applicazione del sopra menzionato principio, nel caso in esame, atteso che
tutti gli ulteriori moduli ad intercalare presentavano certamente il simbolo della
Lista da sottoscrivere, legittimamente la relativa Commissione ha ritenuto
ammissibili la presentazione delle relative liste.
Dal ché l’infondatezza del ricorso, che va quindi rigettato disattesa anche la
domanda istruttoria formulata nei sensi sopra detti, in quanto ininfluente ai fini
della decisione.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti avendo riguardo alla natura
della controversia,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
- a) dispone l’estromissione dal giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Caltanissetta;
- b) rigetta il ricorso;
- c) compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla segretaria per le comunicazioni di rito al Sindaco di Gela e al Prefetto
di Caltanissetta, ai sensi del comma 8 art. 130 c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con
l'intervento dei magistrati:
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Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Valenti Calogero Ferlisi
IL SEGRETARIO