Al momento è solo (e non è poco) una proposta di un disegno di legge presentato da Antonello Cracolici, presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, e controfirmato da tutti gli altri componenti (ne pubblichiamo il testo integralmente a pag. 2), Si tratta della istituzione della “Giornata nazionale dell’Antiracket”.
La notizia è stata diffusa appena qualche giorno dopo la visita a Gela dell’organismo presieduto da Cracolici, visita che era diventata oggetto di critiche da parte di alcuni esponenti dell’opposizione di centrodestra, che avevano contestato al sindaco di non aver coinvolto nella visita istituzionale minoranze e rappresentanti delle foze sociali, soprattutto i sindacati.
Cracolici ha spiegato che l’iniziativa della Commissione serve anche a sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema “pericolosamente sottovalutato”. Il ddl sarà inoltrato al Parlamento dopo il voto dell'Assemblea Regionale Siciliana.
La proposta del presidente della commissione Antimafia Antonello Cracolici per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema “pericolosamente sottovalutato”. Il ddl sarà inoltrato al Parlamento dopo il voto dell'Assemblea Regionale Siciliana
Fare del 10 gennaio la giornata nazionale dell'antiracket: è la proposta del presidente della Commissione Antimafia, all'Ars, Antonello Cracolici (in foto) approvata all'unanimità dai componenti della commissione per tenere alta l'attenzione della cittadinanza sul racket delle estorsioni. Il disegno di legge (n.861) di cui è primo firmatario il presidente Cracolici, sarà inoltrato al Parlamento dopo il voto dell'Assemblea Regionale Siciliana.
La data del 10 gennaio coincide con la denuncia fatta dall'imprenditore Libero Grassi attraverso le pagine del Giornale di Sicilia contro le richieste di pizzo alla sua azienda da parte di un fantomatico “geometra Anzalone”. Un rifiuto, quello di Libero Grassi, che con coraggio nel 1991 ha rotto il clima di omertà attorno al pizzo, al punto da essere ucciso dalla mafia il 29 agosto dello stesso anno. Il presidente Cracolici ha raccolto l'appello lanciato nei giorni scorsi da alcune associazioni antiracket che hanno sollecitato maggiore sensibilizzazione sul fenomeno.
«Il racket delle estorsioni oltre a foraggiare le casse della mafia resta la spina dorsale del suo sistema di controllo del territorio – ha detto Cracolici – un tema pericolosamente sottovalutato, alla luce dei dati che oggi mostrano come la mafia abbia cambiato pelle, senza tuttavia essere ancora sconfitta. Le richieste di pizzo si presentano sinuosamente 'più accettabili' e si registrano persino casi di imprenditori che cercano preventivamente il mafioso locale per mettersi sotto la sua 'protezione».
«Una giornata nazionale è necessaria – ha concluso il presidente della commissione Antimafia – non solo per ricordare il coraggio di quanti come Libero Grassi si sono opposti al racket, ma anche per dare un futuro all'economia legale della Sicilia».
Testo del DISEGNO DI LEGGE
presentato dai deputati: On.li Antonello Cracolici, Bernardette Grasso, Roberta Schillaci, Giovanni Burtone, Maria Anna Caronia, Giuseppe Castiglione, Marco Intravaia, Michele Mancuso, Jose Marano, Carmelo Pace, Sebastiano Venezia il 22.01.2025
Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante: “Istituzione della Giornata
nazionale dell’antiracket”
Documenti/ Bozza del Disegno di Legge presentato per l’istituzione della Giornata nazionale Antiracket
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Istituzione della Giornata nazionale dell’antiracket
1. La Repubblica riconosce il giorno 10 gennaio di ciascun anno, data dell’anniversario della denuncia dei suoi estortori da parte dell’imprenditore Libero Grassi,
quale Giornata dell’antiracket, di seguito denominata «Giornata nazionale».
2. Tale giornata viene istituita al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che hanno pagato con la propria vita la propria ribellione alle richieste
estorsive, di promuovere consapevolezza sul tema in tutta la cittadinanza e di incentivare
e sostenere le vittime di estorsione a seguire l’esempio di Libero Grassi.
3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio
1949, n. 260.
Art. 2.
Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale
1. Nella Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le istituzioni scolastiche e le associazioni antiracket operanti nei territori nonché su proposta e in coordinamento con le organizzazioni locali rappresentative dei cittadini, le associazioni giovanili e le associazioni rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini in materia di lotta al racket estorsivo e alla enucleazione degli interventi necessari a contrastare il racket delle estorsioni.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni curano, in particolare, l'informazione e l'aggiornamento sulle iniziative adottate al fine di contrastare il racket delle estorsioni nonché di favorire la conoscenza degli strumenti messi a tal fine a disposizione dalle forze dell’ordine.
Art. 3
Informazione radiofonica e televisiva in occasione della Giornata nazionale
1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi a temi connessi
alla Giornata nazionale nell'ambito della programm zione televisiva pubblica nazionale e regionale.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.