Oggi è uno dei strumenti urbanistici più fedeli ad una concezione civile di una comunità stanziata in un territorio comunale.
Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, una città non dovrebbe essere degna di questo nome senza la sua previsione: ci riferiamo al piano colore. Anche a Gela se ne torna a parlare dopo le dichiarazioni rilasciateci dal neoassessore all'urbanistica, immagine e decoro urbano, Giuseppe Licata. Quando si parla di piano colore si pensa subito alle facciate delle abitazioni private ed edifici pubblici, ma nella mente dell'assessore ci sarebbero anche rotatorie, viali, giardini pubblici ed altri spazi ricreativi e/o aggregativi.
A Gela quello del piano colore è un tema vecchio 30 anni e quanto mai attuale. Il primo a proporlo fu, nel 1989, l'allora vicesindaco ed assessore all'urbanistica del comune di Gela, Lillo Speziale (nel riquadro della foto): «ricordo che il piano colore da me proposto – svela Speziale da noi contattato – fu bocciato in consiglio comunale perché l'allora Dc locale non volle che il sottoscritto dotasse Gela di uno strumento apripista, innovatore, che sfruttava una norma del governo centrale, presieduto proprio da un democristiano come De Mita e che permetteva l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per investimenti in conto capitale.
La mia idea fu quella di utilizzare la somma che si poteva ricavare al fine di rifare le facciate, ma il consiglio comunale bocciò quella proposta ed Io mi dimisi la sera stessa da vicesindaco ed assessore. Va ricordato che i prg si attuano con due strumenti, innanzitutto: i piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione.
Allora il piano colore non era uno strumento urbanistico attuativo. L'unico comune che procedette in tal senso, aprendo il varco, fu il comune di Torino. Oggi tantissimi comuni hanno inserito il piano colore come strumento urbanistico obbligatorio. Per cui, se oggi fossi il sindaco o l'assessore al ramo – prosegue il più volte deputato regionale, vice presidente dell'Ars e presidente della commissione regionale antimafia - invierei a tutti i cittadini ed imprese una lettera che abbia l'onere di informarli sull'esistenza di una normativa nazionale che consente una serie di opzioni, tra cui il bonus facciate (sostitutivo del piano casa), l'ecobonus (sostitutivo del bonus verde) ed il sismabonus, con sgravi ed agevolazioni vantaggiosissime. Gli ultimi due, consentono la cessione del credito.
Per esempio esiste la possibilità di cedere il credito ad Eni, in quanto ci sono tutta una serie di adempimenti che devono essere osservati e se a pensarci è una società come Eni è molto meglio, a partire dalla scelta della ditta giacché i lavori devono essere fatti a regola d'arte, con materiale certificato. Il tutto perché l'obiettivo del governo centrale è quello di un risparmio energetico, considerato che si è stabilito che il consumo energetico delle case incrementa l'acquisto di carburante fossile dall'estero nella misura del 40%. Non solo, ricordo a tutti, oltre che a me stesso, che ci sono ancora ad oggi - conclude Speziale - almeno tremila progetti della sanatoria del 1985 non concessi, ma ammissibili alla sanatoria. Ai destinatari io proporrei di rifare le facciate senza pagare gli oneri di urbanizzazione».
Secondo quanto riporta la guida dell’agenzia delle entrate, il bonus facciate consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
A differenza di altre agevolazioni sugli immobili, non sono previsti limiti massimi di spesa. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Gli edifici devono essere cioè in agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (Zona A) ovvero in zone diverse ma rientranti in aree territoriali totalmente o parzialmente edificate. Sono escluse le aree destinate a nuovi complessi abitativi (Zona C), a nuovi insediamenti industriali (Zona D), ad usi agricoli (Zona E) e ad attrezzature ed impianti di interesse generale (Zone F).
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Ne possono usufruire le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; le società semplici; le associazioni tra professionisti; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Si tratta di interventi differenti dai lavori di ristrutturazione edilizia per la quale sono previsti altri tipi di agevolazioni. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata, interventi sui balconi, ornamenti e fregi (anche di sola pulitura e tinteggiatura di parti opache); nonché altri interventi per il decoro urbano come grondaie, pluviali, parapetti e cornicioni.
Esclusi invece gli infissi, i portoni, i cancelli ed i cortili. Le spese correlate agli interventi agevolabili sono l'acquisto dei materiali, la progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica), l'installazione dei ponteggi, lo smaltimento del materiale, l'Iva, l'imposta di bollo, i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Il Bonus facciate, soprattutto, è cumulabile con altre agevolazioni, come il bonus ristrutturazioni (che comprendono cortili e portoni) e soprattutto l'ecobonus ed il sismabonus per i quali però sono previsti limiti massimi di spesa. L'ecobonus (con cui puoi ristrutturare finestre ed infissi esclusi dal bonus facciate) prevede una detrazione fino al 65% o al 50% per tutti coloro che effettuano interventi di risparmio energetico per un massimo di spesa pari a 100 mila euro da suddividere in 10 anni.
Il sismabonus prevede una detrazione fino all'85% per interventi di risparmio energetico che comportino pure adeguamento sismico. Invero, esiste l'ipotesi di combinare ecobonus e sismabonus in un bonus unico per condomini con detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
L'altra caratteristica che differenzia ecobonus e sismabonus dal bonus facciate è la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, come evidenziava sopra Lillo Speziale. In diversi comuni è stata adottata un'iniziativa di collaborazione, denominata "CappottoMio in città", tra Eni gas & luce e le amministrazioni comunali. Si tratta di una sorta di cappotto termico, vale a dire una serie di strati (elementi edili prefabbricati) isolanti sia dal punto di vista termico che acustico.
All'esterno la facciata appare come una normale costruzione intonacata, dotata però di un “guscio” protettivo isolante. Come spiegato nel sito web aziendale di Eni gas & luce, un condominio che intende aderire al servizio "CappottoMio in città", potrà cedere al partner di Eni gas e luce che ha realizzato gli interventi, il credito derivante da tutte le detrazioni fiscali ottenibili - secondo quanto stabilito dalla normativa - e corrispondere, anche in forma rateizzata, solo l’importo rimanente della spesa totale. Eni gas e luce si impegna ad acquistare dal partner il credito fiscale del condominio, permettendo di ottenere subito il beneficio economico dato dalla detrazione fino al 65% dell’importo complessivo dei lavori nel caso di ecobonus e fino all’85% dell’importo dei lavori nel caso di sismabonus.