Mentre Gela assiste inerte alla fuga inesorabile di giovani cervelli, Il Comune perde l’ennesima occasione di sviluppo per il territorio.
E’ stato infatti revocato dalla Regione il finanziamento di 2.200.000,00 euro inizialmente concesso per la ristrutturazione dei locali dell’ex centrale elettrica, da adibire, secondo il progetto presentato dall’Ente, a fucina culturale a disposizione dei giovani gelesi, la c.d. “Officina della gioventù”.
Fin qui, nulla di nuovo all’orizzonte se non fosse che oltre al danno si rischiava pure la beffa: la ditta aggiudicataria della gara d’appalto indetta nel frattempo per avviare i lavori di restauro – la 2G Costruzioni srl – aveva proposto un ricorso al Tar Catania per chiedere la condanna del Comune per oltre mezzo milione di euro a titolo di responsabilità precontrattuale per violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento.
Secondo la società messinese, infatti, il finanziamento di matrice europea sarebbe andato perduto a causa dei ritardi nella stipula del contratto, addebitabili esclusivamente al Comune che gli avrebbe persino tenuto nascosto lo stato del procedimento di revoca.
Il Comune di Gela è stato difeso in giudizio dall’avv. Franca Gennuso (nel riquadro della foto), la quale è riuscita a smontare ogni addebito in capo all’Ente che quindi non dovrà risarcire alcunché alla ditta aggiudicataria.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, in aderenza alle ragioni perorate dalla Gennuso, la società ricorrente non è stata in grado di provare la sussistenza e la quantificazione dei danni lamentati.
“Nelle ipotesi di responsabilità precontrattuale – afferma la legale Gennuso, avvocato cassazionista di origini gelesi con studio professionale anche a Palermo –il danno è risarcibile, ove dimostrato, nei limiti del cosiddetto “interesse negativo”, ravvisabile nelle spese inutilmente sostenute per partecipare alla gara ed eventualmente nella perdita di occasioni di guadagno alternative. Non è invece ipotizzabile un risarcimento a titolo di ristoro per il mancato profitto connesso all’esecuzione del contratto mai stipulato, che è il cosiddetto interesse positivo”.
La sentenza del Tar sposa proprio la tesi sostenuta dalla difesa del Comune ritenendo che, seppur nei limiti del danno da perdita di chance, “nel presente giudizio l’onere probatorio in capo al ricorrente risulta, di fatto, eluso, non avendo la società sostenuto l’azionata domanda risarcitoria di pertinenti e circostanziate allegazioni ovvero di utili appigli probatori idonei a dar contezza, sia pur in via di principio, dei danni prospettati”.
La crescita del territorio può attendere ma almeno piangiamo con un solo occhio.