La Corte Costituzionale boccia la Regione siciliana sul commissariamento delle ex province ed apre la strada alle elezioni indirette.
In autunno, nell’isola dovranno svolgersi le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali, nonché le elezioni dei Consigli metropolitani. Per cui, senza un intervento del legislatore nazionale che, nell’allargare la platea degli elettori del Sindaco metropolitano all’intera città metropolitana e non solo limitatamente al capoluogo, dovesse estendere anche alle ex province l’elezione diretta a suffragio popolare, tali elezioni ad oggi rimangono di secondo livello.
Per la Consulta, in buona sostanza, al primo appuntamento elettorale utile si deve procedere alle elezioni. Se elezioni indirette o dirette, dipenderà nelle more dall’avvenuto (ripristino dell’elezione diretta) o non avvenuto (che lascia cioè in vigore le elezioni di secondo livello) intervento del Parlamento nazionale.
Con la sentenza n. 136 redatta da Francesco Viganò e depositata ieri in cancelleria da Igor Di Bernardini, la Corte Costituzionale presieduta da Silvana Sciarra ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 43, della L.r. 16/2022, impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri perché con tale norma la Regione siciliana «rinvia al 2023 l’elezione dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e proroga al 31 agosto 2023 le funzioni degli attuali commissari straordinari che svolgono le funzioni di presidente dei liberi Consorzi comunali», in attesa delle elezioni di secondo livello previste dalla L.r. 15/2015, ma «da allora mai indette in quanto sempre rinviate».
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha semplicemente fatto presente che «la Regione ha rinviato per ben undici volte le elezioni degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, prorogando contemporaneamente la gestione commissariale di tali enti di area vasta», violando «i principi di democraticità di cui all’articolo 1, primo comma, Cost., in quanto i referendum e le elezioni (ancorché indirette) rappresentano il momento più alto di manifestazione della sovranità popolare», nonché gli artt. 5 e 114 della Costituzione, «in quanto l’autonomia e la rappresentatività degli enti de quibus sono svuotate da un commissariamento che di fatto dura sine die».
La disposizione impugnata si pone altresì in contrasto con «il principio di ragionevolezza desumibile dall’articolo 3 Cost.», poiché la «situazione di eccezionalità che poteva giustificare, nell’immediatezza dell’entrata in vigore della disciplina di riforma, la proroga originariamente disposta nel 2016, non può infatti porsi come plausibile ragione giustificativa delle successive 10 proroghe che si sono susseguite in un arco temporale di sei anni: ciò che stabilizza l’eccezionalità oltre ogni ragionevole limite».
La Consulta ha ritenuto fondato tale ricorso, accogliendolo integralmente. Per la Corte, infatti, è evidente che la disposizione impugnata sia solo «l’ultimo anello di una catena di rinvii, che ha fatto sì che le elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali – che la legge reg. Siciliana n. 15 del 2015 aveva originariamente previsto dovessero svolgersi fra il 1° ottobre e il 30 novembre 2015 –, nonché quelle dei Consigli metropolitani – che avrebbero dovuto svolgersi tra il 30 giugno e il 15 settembre 2016 ai sensi della legge reg. Siciliana n. 5 del 2016 –, ancora non abbiano avuto luogo».
Una tale situazione si palesa, anzitutto, in contrasto con gli artt. 5 e 114 della Costituzione. «Nell’esercizio della competenza legislativa di cui all’art. 14, primo comma, lettera o), dello statuto speciale, il legislatore siciliano è tenuto a istituire i liberi Consorzi comunali (che, ai sensi dell’art. 15 del medesimo statuto prendono il posto delle soppresse circoscrizioni provinciali e devono essere «dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria») e le città metropolitane; ed è altresì tenuto a farlo nel rispetto della loro natura di enti autonomi garantita dagli artt. 5 e 114 Cost., nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dettate dal legislatore statale (sentenza n. 168 del 2018, punto 4.3. del Considerato in diritto)».
Quanto ai Liberi consorzi, il continuo rinvio delle elezioni dei loro presidenti, e conseguentemente anche delle elezioni dei consigli, ha determinato la mancata costituzione dei due organi elettivi dei liberi Consorzi, la presidenza ed il consiglio, le cui funzioni sono svolte ormai da numerosi anni da un commissario nominato dalla Regione. Quanto alle città metropolitane, il continuo rinvio dell’elezione dei Consigli metropolitani ha fatto sì che nessuno dei tre organi di governo delle città metropolitane abbia al momento carattere elettivo.
Non il sindaco metropolitano, individuato ope legis nel sindaco del comune capoluogo: soluzione questa già censurata da questa Corte nella sentenza n. 240 del 2021, ma tuttora vigente, non essendosi ad oggi concretato l’intervento legislativo urgentemente sollecitato nella pronuncia appena richiamata, affinché il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga in conformità ai canoni costituzionali dell’eguaglianza del voto e della responsabilità politica. Non la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. Non, appunto, i Consigli metropolitani, che ancora non sono stati costituiti a causa del protratto rinvio delle loro elezioni più volte ricordato.
L’ennesimo rinvio previsto dalla disposizione impugnata si pone, altresì, in contrasto con il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. A differenza di alcune almeno delle norme regionali precedentemente richiamate, che invocavano espressamente una ragione del rinvio delle elezioni, la disposizione oggetto del presente giudizio non menziona alcuna giustificazione per il rinvio di un anno delle mai celebrate elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani.
Né una simile giustificazione emerge dai lavori preparatori della disposizione stessa o è stata fornita dalla Regione, che, eppur costituitasi in giudizio, non ha eccepito e non si è difesa, relativamente a questa parte del giudizio. L’art. 13, comma 43, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, deve essere quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 della legge fondamentale. Di fatto, l’art. 13, comma 43, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, ha prolungato di un anno una situazione già in contrasto con la Costituzione.
Di conseguenza «a tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi», attraverso il «tempestivo svolgimento» delle elezioni degli organi di vertice dei sei liberi Consorzi e dei tre Consigli metropolitani, «affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell’autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale».