Autonomia differenziata, Via libera al referendum L’ultima parola alla Corte Costituzionale

Autonomia differenziata, Via libera al referendum L’ultima parola alla Corte Costituzionale

Noncurante delle obiezioni del Governo Meloni e conformemente al principio della separazione dei poteri, la Corte suprema ha sostanzialmente dato il via libera al referendum per l’abrogazione totale dell’autonomia differenziata, cosiddetta legge Calderoli.

La decisione è contenuta in un’ordinanza di 28 pagine. L’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione ha stabilito che il quesito sull’abrogazione totale può andare avanti, anche dopo la sentenza della Consulta che ha caducato alcuni punti della legge. Anzi, proprio per questo motivo, è stato invece respinto il quesito presentato dai consigli regionali per l’abrogazione parziale, in quanto i punti indicati erano stati di fatto già stralciati dalla Corte Costituzionale.

E' indubbio che la decisione della Cassazione rappresenta un passo importante verso il referendum abrogativo, ma l'ultima parola spetta alla Corte Costituzionale. Nel dibattito che rimane molto acceso, tra gli oppositori alla legge e quindi favorevoli al referendum abrogativo c'è chiaramente il Movimento cinque stelle che ha accolto con molto favore l'ordinanza della Corte di Cassazione: «avvisate – ha esultato nel suo profilo facebook il coordinatore siciliano del movimento pentastellato, nonché vicepresidente all'Ars e deputato gelese, Nuccio Di Paola - Meloni, Salvini e Schifani: la Cassazione li boccia e difende l'Unità d'Italia dando l'ok al referendum abrogativo dell'autonomia differenziata.

Li avevamo sommersi di firme e di ricorsi delle regioni – ha proseguito – e avevamo ragione noi. L'Italia non si spacca. Il via libera dalla Cassazione al referendum abrogativo sull'Autonomia differenziata è un'ottima notizia per la Sicilia. Ora occorre l'ultimo passaggio alla Consulta e poi saranno i cittadini a cancellare questa follia del governo Meloni che avrebbe spaccato in due la Nazione. I patrioti - ha concluso Di Paola - hanno fallito anche stavolta. L'Italia è una e indivisibile».

Attenzione però, la Consulta potrebbe riservare alcune sorprese a chi fa i salti di gioia per la decisione della Corte suprema. Vale la pena di ribadire che chi si pronuncia, secondo la legge fondamentale dello Stato italiano, sull'ammissibilità del referendum è appunto la Corte costituzionale. L’art.75 della Costituzione prevede altresì che sono escluse dal referendum abrogativo le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Si tratta, indiscutibilmente, di limiti che la Corte costituzionale non può valicare e che la dottrina definisce “espliciti”. Questo perché ci sono dei limiti “impliciti e logici” che la dottrina ha rilevato in una consolidata giurisprudenza costituzionale. In diverse sentenze, cioè, la Corte costituzionale ha aggiunto limiti non esplicitati dal testo costituzionale, ma ricavati dal contingente contesto politico-istituzionale, in una sorta di attualizzazione del dettato costituzionale.     

Limiti impliciti e logici sono quelli in cui si è soffermata la Corte sul quesito referendario. Ad esempio ad un certo punto storico, la Corte non ha più ammesso una pluralità eterogenea di quesiti slegati fra di loro e privi di una “ratio” unitaria, perché illogici e contrari alla stessa libertà di voto del cittadino. Il quesito referendario, inoltre, non può innovare la legislazione vigente perché non saremmo più di fronte ad un referendum abrogativo, ma propositivo. Altro limite implicito è quello in materia elettorale che l'art. 75 invece non menziona. 

Per la Corte, ancora, non possono essere ammessi neanche i quesiti che hanno ad oggetto delle “disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato”, anche se il riferimento resta comunque legato alle materie indicate nell'art. 75. Per questa via non sono ammissibili le abrogazioni di leggi a contenuto “comunitariamente vincolante”, assimilandoli alle norme di ratifica dei trattati internazionali. Il vero dubbio, invero, insiste sull’ammissibilità referendum abrogativi riguardanti le cosiddette “leggi obbligatorie o necessarie”, cioè quelle disposizioni la cui esistenza è prevista esplicitamente dalla Costituzione, la quale però lascia libero arbitrio al legislatore in relazione alla determinazione del contenuto. E la legge Calderoli potrebbe rientrarvi. Senza dimenticare che proprio perché la Consulta ha già operato una sorta di abrogazione parziale di questa legge, potrebbe vedere nel quesito referendario il rischio di un’abrogazione totale a cui essa stessa invece non ha voluto pervenire.