Sara Cavallo, prima dei non eletti della lista “Avanti Gela” collegata al candidato a sindaco Giuseppe Spata, uscito sconfitto dal ballottaggio contro Lucio Greco, non desiste e tira dritto fino al Cga, giudice amministrativo di secondo grado, che si pronuncerà in proposito nell’udienza fissata il 24 febbraio 2021.
Innanzi al Tar Sicilia (Palermo), giudice amministrativo di primo grado, assistita dall’avv. Stefano Polizzotto, la già consigliere comunale, ex grillina ed oggi aderente al partito della Meloni, Fratelli d’Italia, aveva proposto ricorso contro la decisione dell’ufficio elettorale centrale che ha proclamato eletta Romina Morselli, sostenendo che lo stesso ufficio non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza e che, conseguentemente, la Cavallo avrebbe dovuto essere proclamata eletta in luogo di Romina Morselli, ultima degli eletti di “Un’Altra Gela”, la lista ammiraglia del candidato poi eletto sindaco Lucio Greco.
La querelle nasce da una discorde interpretazione della normativa elettorale siciliana laddove nell’assegnare il premio di maggioranza alla coalizione vincente, lo individua nel 60% dei seggi, che in un civico consesso di 24 membri come quello gelese, non corrisponde ad un numero intero, ma ad un numero decimale, vale a dire 14,4.
Si è posta allora la necessità di azzerare la frazione decimale trasformandolo in numero intero, arrotondandolo per “difetto” ovvero per “eccesso”. La prassi matematica suggerisce che quando la frazione decimale (il numero dopo la virgola) è inferiore a 5, allora si effettua il troncamento, cioè l’arrotondamento per difetto: nel nostro caso, 14,4 diventa 14. L’arrotondamento per eccesso, invece, aggiunge un’unità al numero che diventerebbe 15, ma si applica solo quando la frazione decimale è uguale o più di 5, a differenza che nel nostro caso (14,4).
Per la Regione siciliana che ha emanato una circolare al riguardo, la norma va interpretata secondo prassi matematica e quindi 14,4 diventa 14. Assegnando solo 14 seggi alla coalizione, la Morselli sarebbe rimasta fuori e la Cavallo eletta. Per contro, un consolidato indirizzo giurisprudenziale, peraltro confermato dallo stesso Tar in sede di pronunciamento, ha ritenuto di non tenerne conto poiché a prevalere dev’essere l’interpretazione letterale della norma che recita “almeno” il 60%.
E poiché 14 non raggiunge nella corrispondenza in termini percentuali la soglia fissata a 60, cosa che invece assicura il numero 15, l’arrotondamento della frazione decimale va comunque operata per eccesso, aggiungendo un’unità. Secondo giurisprudenza, pertanto, i seggi da assegnare alla coalizione vincente debbono essere 15 perché così si assicura “almeno” il 60% dei seggi, sulla base di un’interpretazione letterale della norma. E’ come dire che per la giurisprudenza il numero va per necessità “approssimato”, ma nel significato “letterale” della norma. In tal caso la Morselli è dentro, la Cavallo fuori.
Ebbene, mentre l’ufficio centrale di Caltanissetta ha seguito l’indirizzo giurisprudenziale assegnando 15 seggi alla coalizione vincente, tanto a Gela quanto a Caltanissetta, altri uffici centrali hanno optato per l’indirizzo regionale, facendo leva sulla circolare assessoriale ed assegnando dunque 14 seggi. Nelle more del giudizio sul ricorso della Cavallo, è altresì intervenuto il legislatore regionale con l’art. 3 della l.r. n. 6 del 3 marzo 2020 che ha ribadito l’indirizzo regionale già espresso con la circolare, arrotondando i seggi a 14. All’interpretazione “letterale” della giurisprudenza, il legislatore sembrerebbe rispondere con una sorta di interpretazione “autentica”. Gli avv.ti della Morselli, con apposita memoria, hanno chiesto al Tar Sicilia di Palermo di sollevare una questione di legittimità costituzionale in ordine alla suddetta pretesa di interpretazione autentica.
Il Tar Sicilia Palermo sez. I, bacchettando di fatto il legislatore siciliano, cioè l’Ars, ha condiviso gli assunti degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia ed ha sospeso il giudizio, dichiarando rilevanti e non manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale della suddetta norma, con tanto di rinvio e trasmissione atti alla Corte Costituzionale.
In particolare, il Tar ha rilevato che la suddetta norma di interpretazione autentica “appare del tutto irrazionale” - giacché adottata “in assenza dei presupposti per un intervento chiarificatore” – e si pone “in contrasto con il principio di ragionevolezza enucleabile dall’art. 3 comma 2 della Cost.”. Il Tar ha, inoltre, evidenziato come la suddetta norma viola l’art 24 Cost. – giacché “è destinata ad incidere a vantaggio di una delle due parti del giudizio pendente” e si pone, altresì, in contrasto con “il principio del giusto processo”.
In attesa del pronunciamento della “consulta”, la Morselli rimane al suo posto, ma la Cavallo non ci sta, proponendo appello al Cga avverso la suddetta ordinanza del Tar Sicilia Palermo, chiedendone l’annullamento e/o la riforma, sostenendo la legittimità costituzionale della novella legislativa alla stessa favorevole. Beninteso, la consigliere Morselli, sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, si è costituita in giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto dell’appello. Si tratta di aspettare – grossomodo – un paio di mesi.