Con la riduzione dei seggi in consiglio comunale si è posto un problema di interpretazione della legge elettorale in vigore.
La disciplina vigente infatti prevede che il premio di maggioranza si traduca nell'assegnazione alla coalizione o lista vincente del 60% dei seggi.
A Gela, la cui assemblea si è ridotta a 24 consiglieri, il 60% equivale a 14,4. Il parere della Regione, attraverso l'assessorato agli Enti locali, è quello di procedere secondo regola matematica, arrotondando per difetto attraverso il “troncamento” del decimale. Sicché, 14,4 diventa 14 (seggi). Diverse sentenze di 2° grado, ai quali si è allineata la casistica più recente, invece, propendono per un arrotondamento, a prescindere se per difetto o per eccesso, all'unità superiore: sicchè 14,4 diventa, comunque, 15 (seggi).
Ad una “interpretazione letterale” della normativa, la Giurisprudenza ha così preferito una “interpretazione logico-sistemica”. Ha inteso cioè favorire la cosiddetta “intenzione del legislatore”, consistente nel garantire il più possibile la stabilità governativa, in tal caso usufruendo di una maggioranza precostituita più larga (di un'unità).
Coincidenza vuole che in questa tornata elettorale si svolgano elezioni comunali anche nel capoluogo nisseno e sarebbe opportuno che il premio di maggioranza fosse assegnato alla stessa maniera in entrambe le situazioni. Peraltro, a capo della Commissione a Gela è stato nominato un magistrato come Lirio Conti (nella foto), molto più sensibile alle fonti giurisprudenziali – non foss'altro per deformazione professionale – che alle circolari regionali.
Non ci sorprederebbe, dunque, se Conti – nella consapevolezza che avverso ognuna delle due interpretazioni ci potranno essere ricorsi dei candidati che si riterrano “lesi” – dovesse optare, ai fini quantomeno di una minima certezza del diritto, ad una “interpretazione analogica” (magari concordandola con la commissione elettorale a Caltanissetta), osservando casi simili a Gela (ed alla stessa Caltanissetta), come ad esempio il recentissimo caso di Ragusa (2018), allorquando la Commissione elettorale assegnò alla coalizione vincente, o meglio all'unica lista che nella coalizione superò lo sbarramento del 5% a sostegno del candidato vincente al ballottaggio, ben 15 e non 14 seggi, sui 24 complessivi.
Fermo restando, in definitiva, che un intervento diretto del legislatore a precisare come debba avvenire l'arrotondamento in una vera e propria “interpretazione autentica”, sarebbe oltremodo auspicabile.