Dall’1 giugno è entrata in vigore la nuova disciplina del “doppio cognome” a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale che ha cancellato nel nostro ordinamento giuridico l’attribuzione automatica del cognome paterno
perché, secondo quanto si legge nelle motivazioni addotte, lesiva della parità genitoriale in quanto «si traduce nell’invisibilità della madre» ed è espressione di una diseguaglianza dei due genitori che «si riverbera e si imprime sull’identità del/la figlio/a». A Gela, nei quattro mesi che si sono succeduti, i casi di doppio cognome all’ufficio anagrafe si possono contare con le dita di una mano, o forse due.
Un po’ tutti si sono interrogati su come gestire i cognomi nella discendenza ed è un problema che anche la Consulta, rinviando al legislatore per la soluzione puntuale e definitiva, si è posta: «è impellente – affermano i giudici costituzionali – evitare l’effetto moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni», ma anche «nell’interesse del/la figlio/a, a non vedersi attribuire cognomi diversi da fratelli e sorelle».
In proposito la Corte ha suggerito di considerare vincolante il cognome o il doppio cognome attribuito al primo figlio, rispetto ai figli successivi della stessa coppia. Non solo, la sentenza rafforza quanto già previsto dalla normativa attuale che consente ai maggiorenni di fare richiesta al prefetto, motivandola adeguatamente, di aggiungere il cognome della madre a quello del padre.
Inizialmente ed in attesa della circolare ministeriale, in caso di doppio cognome, il cognome del padre doveva necessariamente precedere quello della madre. Dopo l’avvenuta emanazione della circolare ministeriale, ogni nuovo/a nato/a in Italia dovrà ricevere il cognome del padre e della madre nell’ordine che decideranno i due genitori.
Resta salva la possibilità che i genitori si accordino per assegnare un solo cognome, quello del padre o quello della madre, ma in caso di omissione, sarà assegnato d’ufficio il doppio cognome. In caso di disaccordo, invece, dovrà provvedere il giudice ordinario in tribunale, come già avviene per le altre controversie che insorgono tra i genitori.
Il tutto, sempre in attesa che intervenga una legge, nell’ambito del diritto di famiglia, al fine di disciplinare in maniera compiuta ed esaustiva tutti i nuovi scenari aperti dalla storica sentenza emanata dalla Corte costituzionale il 27 aprile scorso, con le opportune modifiche del codice civile. Per questa via, il legislatore italiano può seguire l’esempio degli altri paesi. La Spagna, per citarne uno, è un paese dove alcuni cognomi sono diffusissimi ed il doppio cognome è stata una soluzione per differenziarli.
Nel paese iberico, se entrambi i genitori hanno un solo cognome, come nella situazione attuale dell'Italia, si procede per come la Consulta ha prospettato, cioè con la coppia che deve trovare un accordo sul cognome del/la figlio/a (cognome materno o paterno) o su entrambi i cognomi (decidendone l’ordine).
Nel caso invece di genitori che hanno già un doppio cognome, i figli ereditano il primo cognome presente sulla carta d’identità di ciascun genitore. Per cui se il padre si dovesse chiamare Mario Rossi Ferrari e la madre Maria Bianchi Fontana, l'erede prederebbe il cognome Rossi del padre ed il cognome Bianchi della madre.