Con l'adesione dell'ente comunale alla “procedura semplificata”, attraverso delibera della giunta comunale, si entra nel vivo della procedura del dissesto, il cui decorso (5 anni) parte dal 2022, anno di esercizio a cui si riferisce l'ipotesi di bilancio riequilibrato, 2022-2026, che dovrà essere approvato dal consiglio comunale su proposta dell'amministrazione in carica.
Di tutta la massa pregressa fino al 2021, si sta già occupando l'organismo straordinario di liquidazione, un triumvirato commissariale nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Al 26 agosto, ultimo termine prorogato dall’Osl, sono pervenute 561 istanze di ammissione dei crediti alla massa passiva dell’ente, per un importo complessivo dei debiti censiti pari a 54 milioni; mentre i residui passivi relativi al 2021 risultano poco sopra i 40 milioni.
La procedura semplificata, istituto analogo a quello privatistico del concordato preventivo, consente di contrarre notevolmente tempi, debiti e creditori. Permette infatti di definire in via transattiva (salvo i debiti per retribuzioni da lavoro dipendente che vanno liquidati per intero) le pretese creditorie, riconoscendo una somma percentuale rientrante nel range tra il 40% ed il 60%, a seconda dell’anzianità del debito.
Il creditore è libero o meno di accettare e nel caso non accetti, il credito preteso rimane vivo e quindi il creditore può tornare ad agire per l’intero recupero non appena l’ente sarà risanato. Una volta accettata la transazione, invece, il creditore ha diritto ad essere soddisfatto entro i trenta giorni successivi.
Per questi motivi, l’Osl in data 24 ottobre ha suggerito alla Giunta comunale di aderire alla procedura semplificata, attraverso una proposta trasmessa dalla segretaria generale dell’ente comunale, dott.ssa Carolina Ferro.
L’adesione dell’amministrazione Di Stefano è un’assunzione di responsabilità, nella consapevolezza che da questo momento dovrà assicurare all’Osl, la copertura finanziaria per pagare i creditori che accettano le transazioni.
Certo, lavorare su tutte le transazioni comporterà del tempo e può anche darsi che l’Osl non avrà terminato entro il 2026. Vale la pena di ricordare che l’ente comunale torna giuridicamente “sano”, con l’approvazione del bilancio riequilibrato, solo per quanto attiene la gestione del bilancio corrente, in quanto il risanamento effettivo dell’ente è determinato dalla chiusura di tutta la gestione pregressa.
E col fiato sul collo del commissario ad acta nominato dalla Regione per inadempienza dell’ente comunale, essendo decorsi i tre mesi dal Dpr di nomina dell’Osl entro cui, ai sensi dell’art. 244 del Tuel, il consiglio comunale avrebbe dovuto deliberare l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, rimane proprio quest’ultimo atto, l’obiettivo assolutamente prioritario.
L’ipotesi di bilancio, redatta sulla base di modelli ufficiali conformi alle disposizioni del Dpr 194/1996, è stabilmente riequilibrata quando viene assicurato un pareggio economico e finanziario che preveda ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della spesa, in modo che una o più di esse non ne comprimano altre, rendendo impossibile la copertura finanziaria dei servizi indispensabili.
Contestualmente alla deliberazione dell’ipotesi di bilancio, l’ente deve deliberare ai livelli massimi di legge le tariffe relative ai tributi (imposte, tasse, oneri di urbanizzazione e canoni o diritti) e ai canoni patrimoniali, con il conseguente recupero della base imponibile in presenza di fenomeni di evasione.
Per i servizi a domanda individuale, il 36 % dei costi complessivi dev’essere coperto con i soli proventi degli utenti. Per l’imposta comunale sugli immobili, è obbligatoria l’aliquota massima del 7 per mille. Con la massima speditezza devono essere riscossi i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie.
Il vero esame sull’ipotesi di bilancio riequilibrato, con tutta la documentazione a corredo, lo esercita la Cosfel. Un suo parere negativo costringe il consiglio comunale ad adottare entro 45 giorni una nuova ipotesi che rimuova i motivi del diniego, se non vuole essere sciolto secondo la procedura ex L. 142/90 (art. 39, lett. a). Il suo giudizio positivo suggerisce al Ministero dell’interno l’approvazione dell’ipotesi.
A quel punto il consiglio comunale può approvare il bilancio riequilibrato, mentre spettano all’Osl il piano di estinzione dei debiti ed il rendiconto di gestione, anch’essi da sottoporre al vaglio ministeriale.