Incompatibilità Cosentino. Il Tribunale prende tempo

Incompatibilità Cosentino. Il Tribunale prende tempo

In settimana si è svolta la prima udienza presso il Tribunale civile di Gela sul ricorso presentato dall'avv. Paolo Cafà inteso ad ottenere una decisione di accoglimento che declari l'incompatibilità della consigliere comunale Grazia Cosentino.

Quest’ultima ha ottenuto il seggio dopo essere stata sconfitta al ballottaggio nella corsa alla carica di sindaco da Terenziano Di Stefano. Nell’attestare l’incompatibilità della consigliere, il ricorrente chiede che il Tribunale disponga la sua immediata surroga, cioè l'assegnazione di quel seggio alla lista con il più alto quoziente fra quelli rimasti fuori, dall'applicazione del metodo d'hondt, dal civico consesso. La lista con il più alto quoziente è “Per” di cui Cafà è stato per l’appunto il candidato più suffragato. 

L'ing. Cosentino, funzionaria della Impianti Srr, società in house del consorzio Srr4, si è costituita parte civile. Su richiesta dei suoi legali, gli avvocati Cavaleri e Fidone, il collegio giudicante, presieduto dal giudice Carlà e composto altresì dai magistrati Accardo e Berenato, si è riservato di provvedere più avanti, concedendo un termine per il deposito di memorie, trascorso il quale, il giudice di primo grado fisserà la data dell’udienza di discussione. 

Una decisione quella del collegio che può starci anche in una prima udienza, immediatamente a ridosso dell’istruttoria, sebbene in materia elettorale si propenda il più delle volte per l’urgenza. Propria la materia della contesa, molto probabilmente, ha suggerito al collegio giudice di prendere la palla in balzo e studiarsi per benino tutta la documentazione. Non è un mistero che un Tribunale ordinario non sia abituato a trattare la materia elettorale. 

Solitamente il termine per depositare le memorie è un mese circa, ma l’eccezionalità del gravame potrebbe far slittare o al contrario anticipare i tempi. Dipende dalle valutazioni del giudice. Si tratta di memorie che possono consentire di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte (ius variandi e poenitendi). Ovvero di replicare alle domande ed eccezioni proposte o modificate dall'altra parte.

Ovvero ancora di proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Infine possono trattarsi di memorie utilizzate per indicare i mezzi di prova contraria.