La dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio comunale su proposta della giunta del sindaco.
La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Non si torna indietro. In caso di omissione o non approvazione, il consiglio comunale è invitato ad una nuova delibera di approvazione. Qualora il consiglio omettesse o non approvasse di nuovo la delibera, a provvedere sarà il commissario ad acta che delibera il dissesto e, contestualmente, trasmette la nota al Prefetto per aprire l’iter di scioglimento del consiglio comunale.
La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente all’allegata relazione dei revisori. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione (Osl).
Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata che è di competenza dell'Osl e quella corrente che rimane di competenza degli organi elettivi (Sindaco e Consiglio comunale che rimangono in carica). E' l'Osl a predisporre l'ipotesi di bilancio riequilibrato. La base da cui partirà sarà parametrata sull'ultimo bilancio approvato, il bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, con capacità di spesa in dodicesimi.
Ai limiti di spesa, si aggiungono i limiti nella contrazione di nuovi mutui, ad eccezione di quelli con oneri a carico dello Stato e/o delle Regioni. Altresì, gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento e all'emissione di prestiti obbligazionari. La pianta organica non può essere aumentata. L'aumento, nella misura massima consentita dalla legge, riguarderà per contro le aliquote, le tariffe di base delle imposte, tasse locali, i servizi a domanda individuale. Unica eccezione, la Tari che continuerà ad essere stabilita esclusivamente sulla base del gettito utile a coprire il servizio rifiuti. Ai creditori verrà proposta una transazione di estinzione del debito che può variare dal 40 al 60 percento dell’importo totale. In caso di rifiuto i creditori mantengono intatto il loro diritto, che possono far valere dopo il risanamento dell’ente.
Gli amministratori (sindaco, assessori, dirigenti, consiglieri comunali) ed i revisori dei conti, che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili per colpa o dolo di aver contribuito con condotte anche omissive al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire per dieci anni incarichi di assessore, revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. Ai medesimi soggetti, viene irrogata una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte, la retribuzione mensile lorda percepita al momento di commissione della violazione.
Oltre a queste sanzioni, i sindaci e i presidenti di provincia non sono candidabili per dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo.