Con la delibera di approvazione del “regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato dei Garanti”, la giunta comunale retta dal sindaco Lucio Greco ha inteso colmare un “vulnus” all'interno dell'ordinamento locale.
L'art. 50 del Ccnl "Funzioni Locali", sezione seconda per la dirigenza, dispone per ogni ente comunale, infatti, l'obbligo di istituzione del Comitato dei Garanti, di cui all'art. 22 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Il disciplinare approvato lo scorso martedì 25 gennaio, regolamenta - sulla base della normativa vigente - le modalità di costituzione e l'operatività del Comitato dei Garanti del Comune di Gela.
Con l'affacciarsi del terzo millennio si sono moltiplicati i casi di contrasto tra il vertice politico ed il vertice dirigenziale di ogni branca amministrativa, moltissimi dei quali non emergono alla luce del sole. Questo perché è venuto man mano a concretizzarsi quella “distinzione dei ruoli”, con la quale già la Legge 142/90 aveva posto fine al criterio gerarchico.
Un principio quello della “distinzione” che è diverso da quello della “separazione”, perché non esclude ma lascia ai due ruoli un dialogo permanente, inevitabilmente condizionato però, dalla centralità dell'indirizzo politico e per il quale il sindaco indirizza l'attività dei dirigenti, tanto da avere, secondo oramai giurisprudenza prevalente, “il dovere di attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi, le funzioni di gestione”.
Sul punto ci limitiamo ad aggiungere brevemente che i due momenti fondamentali attraverso cui la prevalenza dell’indirizzo politico si esplica sono la fase della definizione degli obiettivi e dei programmi e la fase della verifica della rispondenza dei risultati raggiunti dalla gestione dirigenziale rispetto alle direttive impartite.
Oltre ai compiti attribuiti all'Organismo interno di valutazione ed al Nucleo di controllo di gestione, il Comitato dei Garanti è chiamato a rendere il proprio parere obbligatorio nei procedimenti per le diverse ipotesi generali di responsabilità dirigenziale, con correlative sanzioni, come disciplinate all'art. 21, commi l e Ibis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché in ogni altra ipotesi di responsabilità dirigenziale prevista da altre disposizioni normative, in quanto applicabili.
Sulla base del disciplinare deliberato dalla giunta comunale, il Comitato dei Garanti, che nella composizione deve garantire la parità di genere (quindi almeno un donna o almeno un uomo), è formato da 3 membri: due membri esterni ed un membro interno all'ente comunale.
Dei due membri esterni uno assume le funzioni di presidente ed è nominato dal sindaco che lo sceglie da «una rosa di almeno 3 candidati presentata dalle rappresentanze sindacali ammesse alla contrattazione collettiva integrativa per il personale dipendente del Comune di Gela appartenente all'Area della dirigenza, tra i magistrati o avvocati dello Stato in quiescenza, tra i segretari generali o dirigenti della pubblica amministrazione, anche in posizione di quiescenza, ovvero tra i docenti universitari in materie giuridiche o aziendalistiche, ovvero tra gli avvocati con anzianità di iscrizione all'Albo di almeno dieci anni con esperienze qualificate in diritto del lavoro».
L'altro membro esterno è scelto dal Sindaco «tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza professionale, per almeno un quinquennio, nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, all'interno di una rosa di candidati che hanno presentato la propria candidatura a seguito di apposito avviso pubblico. Il relativo procedimento è curato dal segretario generale. Laddove l'avviso pubblico andasse deserto, la scelta è operata tra i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano manifestato la propria disponibilità».
Il membro interno è eletto dai dirigenti: «le elezioni del componente rappresentante la dirigenza, si svolgono per elezione diretta in seno alla Conferenza dei dirigenti indetta dal Segretario generale che non vi partecipa con diritto di voto. La conferenza dei dirigenti è indetta almeno 40 giorni prima della data di scadenza naturale del Comitato in carica».
Qualora la conferenza dei dirigenti, regolarmente convocata, non pervenga all'elezione del rappresentante dirigenziale nel Comitato dei Garanti, «per non compromettere l'operatività dell'organo», il comparto dirigenziale sarà rappresentato» dal dirigente di ruolo con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale e, in caso di parità, da quello più anziano d'età e ciò sino alla valida elezione del rappresentante eletto dai dirigenti".
La durata della carica è tre anni e l'incarico non è rinnovabile. Per i membri esterni non sono previsti né emolumenti, né rimborso spese. Al membro interno non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.
I pareri sono preventivi, obbligatori ma non vincolanti. Significa che in ogni caso di avvio delle procedure per l'adozione a carico di un dirigente dei provvedimenti che rilevano responsabilità dirigenziali, il Segretario comunale richiede un parere preventivo al Comitato che è obbligato a renderlo entro 45 giorni dalla richiesta, ma tale parere non vincola il giudizio finale sulle responsabilità.