Domenica 29 marzo prossimo gli italiani aventi diritto al voto (saranno secondo le prime stime più di 51 milioni di elettori) si potranno recare alle urne in occasione del Referendum costituzionale indetto ai sensi dell'art.138 della costituzione.
Il testo del quesito che gli elettori troveranno sulla scheda è: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?».
In parole semplici, gli italiani sono chiamati al voto per dire Sì (se si è favorevoli) o No (se si è contrari) al "taglio dei parlamentari", che prevede la riduzione dei deputati da 630 a 400 (quelli eletti dalla circoscrizione 'estero' si riducono da 12 a 8) e dei senatori da 315 a 200 (quelli eletti dalla circoscrizione 'estero' si riducono da 6 a 4). Vengono ridotti anche i “senatori a vita” che rimangono 5 come recita la Costituzione, ma 5 diventa il numero massimo assoluto e non più il numero massimo che ciascun presidente della repubblica può nominare.
L'art.138 della legge fondamentale dello Stato dispone che una legge costituzionale e/o di revisione costituzionale (la prima integra la Costituzione, la seconda modifica la Costituzione), dev'essere approvata almeno a maggioranza assoluta dai due rami del Parlamento in due differenti votazioni, distanti tra loro non meno di 3 mesi. Una volta pubblicata, la legge può essere sottoposta a referendum confermativo se entro i tre mesi successivi alla pubblicazione, ne dovessero fare richiesta cinquemila elettori, ovvero cinque Consigli regionali, ovvero ancora un quinto dei membri di una delle Camere, cioè almeno 126 deputati o almeno 64 senatori.
Nel caso di questa legge, ne hanno fatto richiesta 71 senatori. Qualora nella seconda votazione i due rami del parlamento avessero approvato il ddl a maggioranza qualificata dei 2/3, questa legge di revisione costituzionale sarebbe entrata in vigore dopo la sua pubblicazione, senza far luogo a referendum. Nel referendum costituzionale non c'è quorum, a differenza del referendum abrogativo che per essere valido deve essere votato dal 50% + 1 degli aventi diritto.
Il referendum costituzionale è di tipo confermativo perché la legge è stata approvata dal Parlamento, ma attende di essere confermata o meno dal corpo elettorale. La procedura di cui all'art.138 della Costituzione si definisce "aggravata" per distinguere le leggi costituzionali e/o di revisione costituzionale, dal procedimento "ordinario" delle leggi parlamentari di cui agli artt. 71 e ss. della Costituzione.
Gli elettori devono recarsi alla sezione indicata nella propria tessera elettorale. Oltre quest’ultima devono esibire al seggio anche un documento di riconoscimento. Urne aperte dalle 7 alle 23. La L. 46/2009 ha esteso l’ambito di applicazione del “voto a domicilio”, ora consentito non soltanto agli elettori in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ma anche a coloro che siano affetti da altre gravissime infermità, tali da rendere impossibile l
’allontanamento dalla propria abitazione, anche con l’ausilio dei servizi previsti per i diversamente abili. La richiesta deve essere inoltrata al Sindaco entro il 9 marzo e deve essere corredata da una fotocopia della tessera elettorale, oltre che da un certificato medico che attesti l’infermità e l’eventuale esigenza della presenza di un accompagnatore, con definitiva annotazione nella tessera elettorale di elettore che usufruisce del “voto assistito”.