Uova pasquali mascherate in tempo di pandemia

Uova pasquali mascherate in tempo di pandemia

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid.

In vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento testé menzionato stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

Innanzitutto, nel periodo indicato non ci saranno differenze tra zona gialla e zona arancione, nel senso che anche alle regioni che erano in zona gialla si applicano le restrizioni previste per la zona arancione: di fatto, dunque, una zona gialla come la Sicilia, nel periodo in questione diventa automaticamente zona arancione. Inoltre, il testo del decreto-legge prevede l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa a quelle regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui durante questo periodo si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. 

E' facoltà dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di applicare le misure previste per la zona rossa, in quelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti del virus determini un alto rischio di diffusività.

Infine, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, laddove ai genitori che sono lavoratori dipendenti è concessa la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti, ai genitori che sono lavoratori autonomi, appartenenti alle forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, alle forze dell’ordine e agli operatori sanitari, invece, è concessa la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.Va aggiunto che queste disposizioni si applicano dal 15 marco al 02 aprile e nella giornata del 6 aprile. Sabato 3 (vigilia), domenica 4 (Pasqua) e lunedì 5 (pasquetta) aprile, tutto il territorio nazionale (tranne la Sardegna, zona bianca) è zona rossa con relative misure restrittive da osservare.

In Sicilia, dunque, torniamo dal 15 marzo al 2 aprile, nonché nella giornata del 6 aprile, zona arancione. 

E' consentito, pertanto, spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, senza bisogno di autocertificazione. Nel cosiddetto “coprifuoco”, dalle ore 22.00 alle 5.00, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati (mediante autocertificazione) da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, ci si può spostare, una sola volta al giorno, verso un'altra abitazione privata abitata, all'interno dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00.

Ma la visita è consentita ad un massimo di due persone, che possono così aggiungersi a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano, potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne la Sardegna zona bianca), saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute (con autocertificazione). Resta ferma, ricorrendo la festività pasquale, la possibilità anche in questi tre giorni, di visitare, una sola volta al giorno, parenti ed amici in una abitazione privata nell'ambito della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, con figli minori di 14 anni e/o disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Quindi dalle 5 alle 22 si può andare a messa, uscire per fare una passeggiata, fare attività motoria, andare in bici, fare uscire il cane per i bisogni fisiologici, o portare il proprio animale domestico dal veterinario, sempre a condizione di evitare assembramenti e rispettare le regole inerenti l'utilizzo della mascherina ed il distanziamento. Salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento, è consentito pure l'accesso ai parchi e giardini. In auto ci si mette la mascherina anche se accompagnati da conviventi. Tale obbligo della mascherina si estende soprattutto al caso in cui in auto ci sono anche non conviventi, con quest'ultimi che devono posizionarsi al massimo in due nei sedili posteriori, mentre nella parte anteriore dell'auto ci dev'essere solo il guidatore.

Per quanto concerne la scuola, l'attività dei servizi educativi continua a svolgersi integralmente in presenza, sia negli asili nido, che nelle scuole dell'infanzia (ex materna) e nel primo ciclo di istruzione (ex elementari e medie inferiori) continua a svolgersi integralmente in presenza. Nel secondo ciclo di istruzione (licei, istituti professionali, ex medie superiori) almeno al 50% ed al massimo al 75% degli studenti, dev'essere garantita la didattica in presenza. Per la restante percentuale gli studenti partecipano alla dad. I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica e degli asili nido in caso di preoccupante peggioramento del quadro epidemiologico. 

Torna il divieto a consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. La vendita con asporto di cibi e bevande è consentita senza restrizioni dalle 5.00 alle 18.00, mentre senza restrizioni; dalle 18.00 alle 22.00 è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice Ateco 56.3). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti alloggiati.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Sospeso l'accesso ai musei, mentre teatri ed altri luoghi della cultura rimangono chiusi. Sospensione da estendersi anche ad attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, scuole di danza, scuole di ballo, ecc.