Il prossimo martedì, 2 maggio, verrà trattata in consiglio comunale la mozione di sfiducia presentata da 10 consiglieri comunali (numero minimo stabilito dalla legge) nei confronti del sindaco di Gela, avv. Lucio Greco (nella foto).
Ne ha dato comunicazione, attraverso apposita convocazione ufficiale inviata i consiglieri comunali, il presidente del consiglio, Totò Sammito.
Premesso che la legge non dispone l’obbligo di votarla il giorno stesso, costringe però i consiglieri a votare “pubblicamente”, ossia per appello nominale (senza potersi nascondere dietro il voto segreto) e stabilisce espressamente, infine, che per essere approvata, la mozione dev’essere votata favorevolmente da almeno il 60% dell’organo consiliare, vale a dire da almeno 15 consiglieri sui 24 complessivi.
Se esitata favorevolmente, con la sfiducia andranno a casa sindaco, giunta e tutti i consiglieri comunali, aprendo la strada ad una gestione commissariale del Comune, in attesa che gli elettori tornino al voto in occasione del primo turno utile.
A beneficio del lettore, riportiamo di seguito il testo integrale della mozione di sfiducia, debitamente sottoscritta dai dieci presentatori e depositata ufficialmente all’ufficio di presidenza del consiglio comunale, così come protocollata il 5 aprile scorso.
Al Presidente del Consiglio comunale Salvatore Sammito; al sindaco del Comune di Gela; avv. Lucio Greco; al Segretario comunale, dott.ssa Loredana Patti; a tutti i consiglieri comunali
Oggetto: Richiesta di convocazione di Consiglio
comunale - "Mozione di sfiducia al Sindaco”
I sottoscritti Consiglieri Comunali, in carica presso il Comune di Gela trasmettono la presente mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.LGS N. 267/00, ai sensi dell'art. lO della legge regionale della Regione Siciliana n. 35 del 15/09/1997 così come modificato dell'art. 4, comma l, lettera a), b) e c), L-R. Il agosto 2016, n. 17, nonché ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale approvato con delibera del C.c. n? 26 del 09/03/2020;
Premessa in Diritto
La normativa citata in oggetto prevede che la mozione di sfiducia al Sindaco debba essere “motivata e sottoscritta” da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati (nel caso del Comune di Gela, quindi, da almeno l0 Consiglieri Comunali - arrotondamento di 9,6 -) ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Per essere approvata, la mozione deve essere votata favorevolmente dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati (nel caso del Comune di Gela da almeno 15 Consiglieri - arrotondamento di 14,4 all'unità superiore come previsto dalla norma -) e, in caso di approvazione, con conseguente scioglimento del Consiglio Comunale e nomina di un Commissario ai sensi dell'art. Il comma 4 della L.r. 35/97 e s.m.i.
E' bene precisare che la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la presentazione e l'approvazione della mozione di sfiducia presentata dai Consiglieri Comunali nei riguardi del Sindaco eletto direttamente, rigettando le richieste avanzate per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della normativa suddetta, per asserito contrasto con gli articoli 1, 48 e 97 della Costituzione, precisando che, riguardo l'art. 1, non può dirsi in contrasto con il principio che la sovranità appartiene al popolo, per la previsione che il Consiglio Comunale, mediante voto di sfiducia, possa far cessare dalla carica il Sindaco direttamente eletto dal popolo, poiché dalla sua approvazione ne consegue anche lo scioglimento del medesimo Consiglio ed il ricorso ad una nuova consultazione popolare che ristabilisca le forme della necessaria collaborazione fra i due Organi di Governo del Comune.
Non viola nemmeno l'art. 97 perché in un sistema in cui è anche previsto il voto disgiunto “la governabilità dell'ente locale non è assunta come valore assoluto” (sentenza n. 107 del 1996), ma anche perché detta previsione non può essere riferita ai rapporti tra gli Organi di Governo del Comune, i quali assumono, relativamente all'ambito di applicazione dell'Ente Locale, valenza intrinsecamente politica e quindi non possono essere valutati alla luce di un principio che si riferisce invece all'attività dell' Amministrazione, che si svolge “senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento” (sentenza n. 453, del 1990). Infine, il riferimento all'art. 48 della Costituzione è stato ritenuto dalla Corte priva di qualsiasi pur minima motivazione.
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Con riguardo alla giurisprudenza amministrativa in merito alla qualificazione sostanziale ed al contenuto giuridico della motivazione richiesta dalla normativa di riferimento, ai fini della corretta e legittima approvazione della mozione di sfiducia, è stato più volte e correttamente rilevato che la legge prevede, quale condizione di legittimità della mozione di sfiducia al Sindaco, solamente che essa sia “motivata” ma che non contiene ulteriori precisazioni su merito di detta motivazione.
Di conseguenza, è stato giustamente ritenuto, che la motivazione della sfiducia al Sindaco può essere non soltanto di natura giuridico-amministrativa, cioè riferita alle sue conclamate inadempienze e violazioni rispetto al programma amministrativo di governo, depositato dallo stesso Sindaco al Comune al momento della presentazione della propria candidatura, ma anche di carattere esclusivamente politico.
Invero, può legittimamente basarsi anche sulla diversità di orientamento politico tra Sindaco e Maggioranza Consiliare, nonché sulle conflittualità emerse tra gli Organi Comunali, con il dissenso da parte dell'Organo Assembleare sulla gestione adottata dal Sindaco; ed ancora alla "frantumazione" della Maggioranza dei Consiglieri nell'approvazione degli atti dell'Amministrazione, mediante bocciature o mancanza del numero legale.
Per dette ragioni, la mozione di sfiducia al Sindaco è caratterizzata da una elevatissima discrezionalità, sindacabile solamente in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti (TAR Sicilia Catania, sez. /IL 12 maggio 2011- in senso conforme - Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, 28 settembre 2007, n. 886).
In altri termini, la mozione di sfiducia al Sindaco, adottata dal Consiglio Comunale, rientra fra i provvedimenti caratterizzati da un'elevatissima discrezionalità, la cui motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra Sindaco e Maggioranza Consiliare, per cui non necessita di essere motivata in riferimento a precise inadempienze del Sindaco rispetto al programma in base al quale è stato eletto (TAR Sicilia Palermo sez. L 20 agosto2007, n. 1955 - nonché, con riferimento alla normativa nazionale, TAR Lombardia Milano, sez. 1, 5febbraio 2009, n. II 45).
Sicché, di fronte ad una “motivazione politica”, sussistente nel caso specifico, le eventuali ed ulteriori “aggiunte” di considerazioni e contestazioni di ripetute inadempienze e violazioni da parte del Sindaco rispetto al programma in base al quale è stato eletto risulterebbero “irrilevanti ed inutili” ai fini della legittimità dell'approvazione della mozione di sfiducia, nella quale vengono esplicitate le ragioni politiche della sfiducia stessa, sfuggono alla cognizione del Giudice Amministrativo, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Tuttavia, nella presente mozione, verranno passate in rassegna non solo le “motivazioni politiche” della sfiducia al Sindaco, ma anche quelle “giuridico-amministrative”, che non mancano ma anzi abbondano, rispetto al suo programma elettorale ed agli specifici obblighi che la legge impone al suo ruolo.
Motivazione di carattere politico
L'attuale amministrazione viene eletta nel 2019 con un'ampia rappresentanza di 16 consiglieri comunali che non hanno però garantito una maggioranza stabile. A poco più di un anno dall'elezione il Sindaco perde una parte importante della sua maggioranza.
A quel punto inizia una crisi di governo che non ha avuto mai fine.
Il Sindaco si è arroccato nelle sue posizioni in maniera a volte anche arrogante, senza tener conto e senza coinvolgere il consiglio, sminuendo in maniera poco democratica il ruolo dei consiglieri comunali, ma anche quello dei suoi stessi Assessori. Questo è avvenuto in diversi modi, tra i quali si ricordano:
1. La quasi totalità degli atti di indirizzo deliberati da questo Consiglio Comunale sono stati sempre disattesi da questa Amministrazione;
2. Sono state disattese quasi tutte le interrogazioni e le mozioni votate da questo Consiglio Comunale, tra i quali si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: lotta al randagismo, risoluzione problemi raccolta differenziata, decoro urbano, sicurezza stradale, finanziamenti pubblici, impiantistica sportiva;
3. Sono stati disattesi tutti gli interventi finalizzati al miglioramento del servizio Sanitario sul territorio che risulta -ad oggi-
mortificato da una continua diminuzione dei servizi al cittadino;
4. I tre anni di Amministrazione sono stati caratterizzati da una totale assenza di indirizzo politico e da una progressiva conflittualità con l'apparato burocratico comunale (vedasi contrasti, manifestati anche a mezzo stampa, con Dirigenti dell'Ente);
5. Settori strategici, quali lavori pubblici, manutenzione, Bilancio e Ambiente sono rimasti privi di assessori e, quindi, di una guida politica per oltre sei mesi;
6. In tre anni, disattendendo le indicazioni dei consiglieri comunali, sono stati interrotti servizi essenziali, quali trasporto disabili, assistenza anziani e disabili, strisce blu, e chiuso strutture importanti quali palazzetto dello sport, stadio, parcheggi, anagrafe canina;
7. La quasi totalità degli impegni elettorali/programmatici, così come riportati nel programma politico/elettorale, sono stati puntualmente disattesi dall' Amministrazione in carica;
8. Da registrare l'assenza totale di controllo del territorio che ha causato un aumento incontrollato dell'abusivismo commerciale e del degrado urbano;
9. La evidente inadeguatezza amministrativa e l'incapacità politica di dettare un indirizzo strategico/Amministrativo ha determinato la perdita costante di finanziamenti regionali e statali;
10. A dispetto della deliberazione n. 113 del 16.05.2018 della Corte dei conti che imponeva all'amministrazione comunale di attuare misure correttive in relazione alla grave situazione finanziaria riscontrata in occasione del controllo del consuntivo 2015 e 2016 e del bilancio di previsione 2016, entro 60 giorni dalla richiesta, nulla è stato fatto anche in spregio alle continue sollecitazioni pervenute da componenti dell' Assise Civica;
11. L'approssimazione amministrativa e la mancanza totale di visione strategica, sta determinando -tutt'ora- una situazione finanziaria precaria; tanto, anche alla luce del parere negativo reso dal Collegio dei Revisori in merito alla proposta di bilancio preventivo 2022/24 già approvata dalla G.M.;
12. L'Amministrazione Comunale in carica, nei tre anni di gestione, nonostante i solleciti e le criticità rilevate anche dalla Corte dei Conti, non s'è resa protagonista di alcuna azione correttiva finalizzata ad informare la gestione dell'Ente ai canoni di una prudente e sana amministrazione
13. Ad oggi la quasi totalità del consiglio ha espresso in modo palese il diverso orientamento politico rispetto alla giunta municipale, comportando, di fatto, un'elevata conflittualità tra l'organo amministrativo e quello politico.
Motivazione di carattere amministrativo, violazioni del programma
Sin dall'insediamento, il sindaco ha disatteso il mandato politico popolare senza realizzare neanche una minima parte del programma elettorale che ad oggi risulta essere totalmente disatteso; in particolare si evidenzia che a tre anni dalle elezioni risultano disattese i principali punti del programma elettorale.
Motivazione di carattere giuridico
Non mancano, infine, le inadempienze degli obblighi previsti dalla legge a carico del sindaco:
1. Egli ha omesso di presentare la relazione annuale per tutti gli anni di sindacatura finora svolta, relazione sullo stato di attuazione del programma elettorale prevista e imposta dallo statuto comunale, nonché dalla legge regionale 7/92 così come modificata dall'art.l27, comma 22, della legge regionale 17/2004.
Conclusioni
In conclusione, si ritiene che il Consiglio Comunale non possa ulteriormente assistere passivo, solo per tutelare egoisticamente la propria sopravvivenza, ad un così grave degrado, senza farsi complice di una inaccettabile inerzia delle Istituzioni, a tutto danno della comunità e dei cittadini che in noi hanno riposto le proprie naturali esigenze ed aspettative per una crescita culturale e sociale.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri comunali, consapevoli della responsabilità assunta nel 2019 a seguito delle elezioni amministrative nei confronti di tutti i cittadini e consci dell'impossibilità di adempiere ai doveri derivanti dal proprio mandato, si conclude:
• chiedendo al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione dell'apposita seduta del Consiglio Comunale, nei termini e modi di legge, al fine di discutere e deliberare in merito alla presente proposta di mozione di sfiducia al Sindaco;
• rivolgendo l'invito a tutti i Consiglieri Comunali di approvarla, guardando agli interessi generali e collettivi della nostra Comunità anziché a quelli personali e di gruppo, scrivendo anticipatamente la parola FINE a questa fallimentare esperienza amministrativa.
La mozione è firmata dai consiglieri comunali Giuseppe Spata, Gaetano Orlando, Vincenzo Casciana, Emanuele Alabiso, Gabriele Pellegrino, Salvatore Scerra, Carlo Romano, Pierpaolo Grisanti, Rosario Trainito, Vincenzo Cascino
Gela, 5 aprile 2023