Quello che ci apprestiamo a vivere è il mese più importante dell’esperienza amministrativa del sindaco Lucio Greco(nella foto).
I nodi sono venuti al pettine ed oramai sempre più consiglieri prendono coscienza di essere con le spalle al muro, come da chi scrive più volte preannunciato. A far acquisire loro una maggiore consapevolezza sono stati i chiarimenti forniti in aula consiliare dalla nuova segretaria generale, dott.ssa Carolina Ferro, in merito alla delibera della Corte dei conti del 15 marzo, specie quando la stessa ha proceduto alla lettura del dispositivo redatto dalla magistratura contabile.
Come da noi più volte ribadito il piano di rientro non può oltrepassare la consiliatura, cioè un anno (si vota nel 2024), mentre i debiti fuori bilancio possono essere diluiti fino a tre anni. In alternativa al piano di rientro, si potrebbe optare per un’adesione al piano di riequilibrio (pre-dissesto) della durata di 10 anni, 15 anni, sulla base del disavanzo accertato nel rendiconto 2021 che va approvato entro fine mese, mentre i correttivi entro metà maggio. In proposito, la dott.ssa Ferro ha dichiarato, altresì, che la non approvazione dei correttivi, in contrasto ad un ordine di un'autorità giudiziaria, può contenere gli estremi di cui all'art. 640 del codice penale.
Procediamo, allora, con ordine. Il primo atto, l’approvazione del rendiconto 2021 entro il 30 aprile, già di per sé palesa manifestamente in che situazione si sono ridotti i consiglieri comunali, in ordine ad una crisi finanziaria sulla quale non avevano alcuna responsabilità. La condizione è cioè quella di dover ratificare il rendiconto, anche con parere non favorevole dei revisori. Non approvarlo significherebbe arrestare l’intero iter, non provvedere ad approvare i correttivi che per legge equivarrebbe a non approvare il bilancio consuntivo, per il quale il consiglio è già commissariato (non per colpa sua) e, quindi, andare diritto allo scioglimento, con l’amministrazione che rimane in carica.
Il secondo atto attiene ai correttivi da approvare entro il 14 maggio, sia se contenuti in un piano di rientro “ordinario” (dalla durata) annuale con allegato il piano triennale dei debiti fuori bilancio, sia in una adesione al piano “straordinario” di riequilibrio pluriennale (da 4 fino a 20 anni), altrimenti definito “Pre-dissesto”, da cui scatteranno ulteriori 90 giorni di tempo per trasmetterlo alla Corte dei conti. Entrambe le strade vedranno l’amministrazione col mazzo delle carte in mano ed il Consiglio comunale costretto “obtorto collo” alla ratifica (lo ribadiamo, anche con parere negativo dei revisori) a meno di andare incontro alle conseguenze previste per legge.
E’ bene chiarire che quello dell’art. 640 del Codice penale è un rischio che i consiglieri possono in teoria anche correre nel caso di una condotta gravemente lesiva ed inosservante dell’ordine di un’autorità giudiziaria: si pensi ad una mancata approvazione dei correttivi (piano di rientro oppure predissesto) perché il consiglio rinuncia aprioristicamente, impudentemente e con assoluta strafottenza a deliberare in merito, cioè non si riunisce mai per deliberare entro il 14 marzo.
Altro discorso è la mancata approvazione, dopo aver trattato e dibattuto. Il consiglio è infatti pienamente sovrano nell’autodeterminarsi e può anche decidere di non approvare i correttivi, assumendosene la responsabilità nel decretare di fatto il dissesto ed andare incontro allo scioglimento. Ecco perché, peraltro col poco tempo a disposizione per valutare appieno gli atti, un consiglio comunale non autolesionista d’ora in avanti si limiterà a ratificare, in ogni caso, le proposte di giunta.
C’è un punto però che la dott.ssa Ferro ha dimenticato di rilevare. Nella lettura del dispositivo in aula consiliare le è sfuggito un passaggio che chi scrive ha già messo in risalto. A pag. 56, fra i principi elencati dalla magistratura contabile, alla lettera “c” si legge: «di fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose ‘eredità’» (Corte costituzionale, sentenza n. 18/2019); mentre alla successiva lettera “d” si legge: condizione per accedere alla procedura di riequilibrio è «la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell’ultimo rendiconto nei termini di legge» (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del. n. 5/2018).
Ne deriva che, se l’ipotesi del piano di rientro (entro il 14 maggio) presuppone la sola approvazione del rendiconto consuntivo 2021 entro il prossimo 30 aprile, l’ipotesi alternativa del predissesto (cui aderire entro il 14 maggio) presuppone l’approvazione anche del rendiconto consuntivo 2022 (che vale pure come bilancio preventivo) entro il prossimo 30 aprile. Un ritardo che non sarà così agevole da recuperare.