Statuto comunale, cosa è cambiato?

Statuto comunale, cosa è cambiato?

In vigore dal 1997, lo statuto comunale ha subito due parziali revisioni nel 1999 e nel 2001. Dopo il lavoro in prima commissione, lo schema è stato adottato dall’amministrazione, implementato da un paio di osservazioni cittadine ed approvato dal consiglio comunale, alla quinta seduta apposita.


Nella prima seduta, quella del 27 febbraio, il consiglio comunale ha fissato (art. 2) i segni distintivi del comune quali lo «stemma», le «fasce» di sindaco e presidente del Consiglio, il «logo» ed il «gonfalone», rinviando ad «un apposito regolamento» la disciplina sul loro utilizzo. Aggiunto un nuovo articolo (7 bis), in cui viene riconosciuto il «il diritto alla salute … anche con la promozione di una Consulta per la salute», oltre che un «efficiente servizio di assistenza sociale» per le fasce deboli. Respinta, invece, l'osservazione presentata dall'avv. Livio Aliotta volta ad affiancare alla Consulta per la Salute anche un'apposita Consulta per i disabili. Uniformato lo statuto (art.13) a quanto disponeva già il regolamento: «il minimo numero per formare un gruppo consiliare diventa di 2 consiglieri, ovvero anche un solo consigliere se tale gruppo rappresenta nel nome e nel simbolo gruppi parlamentari regionali e/o nazionali».

Nella seduta del 2 marzo il consiglio comunale (art.16) introduce tra le prerogative del consigliere anche quella di ottenere «per email copia di delibere, determine ed ordinanze»; inoltre «le dimissioni del consigliere, presentate al consiglio per iscritto .…. hanno efficacia immediata, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto».

Il funzionamento del consiglio (art.17) «è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta», mentre per la validità delle sedute, in quelle «di seconda convocazione, è necessaria la presenza dei 2/5 dei consiglieri». Il segno distintivo del presidente del consiglio (art.19) è una «fascia bicolore», modello a tracolla al fianco, con lo stemma repubblicano ricamato su una fascia e quello comunale sull’altra», mentre viene colmata un'altra lacuna del precedente statuto, disciplinando nei tratti essenziali, l'iter della «mozione di sfiducia al presidente del consiglio e/o vicepresidente».

Recepita (art.25), altresì, «la facoltà del sindaco di avvalersi fino a sette assessori». Riformulata, infine, la norma (art.28) sulle competenze della giunta, arricchite e riconsiderate sulla base di tre attività: «in sede propositiva e d'impulso, in sede di iniziativa e raccordo, in sede d'amministrazione».

Nella seduta del 4 marzo vengono snellite (art.38) le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo, ma rimane il potere di ordinanza (art.39). In caso di cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte (art.41), lo sostituisce il vice sindaco «sino all’insediamento del commissario straordinario». Aggiornata la previsione di rimozione del sindaco (art.42): «la mozione di sfiducia al sindaco è regolata dall’art. 4 comma 1, lett. a), b) e c) della L.r. 11 agosto 2016, n. 17».

L'aula respinge l'osservazione dell'avv. Livio Aliotta sulle circoscrizioni (art.43), per contro accoglie l'emendamento della prima commissione e delibera favorevolmente la cassazione del relativo articolo. Abolita la figura dall'ordinamento giuridico, viene cassata anche la norma (ex art.46) relativo al direttore generale (figura sostituita, laddove menzionata nei successivi articoli, da quella di segretario generale).

Nella seduta del 5 marzo viene introdotto (art.62) l'obbligo di pubblicare «sul sito internet del comune tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali». Abolita dall'ordinamento giuridico la figura del difensore civico, sono stati di conseguenza soppressi gli articoli che vanno dal 67 al 72. Sono «organismi di partecipazione sulle materie istituzionali» le consulte (ex art.74, diventato art.65), per la cui composizione e funzionamento si rinvia ad «appositi regolamenti istituzionali di competenza dell’Ente». Soppresse pure le commissioni per le pari opportunità (ex art. 76).

Infine, nella seduta del 9 marzo, viene riformulata ed aggiornata la norma (ex art.102) sul «collegio dei revisori dei conti». Ridotto (ex art.107) «il numero dei componenti del consiglio di amministrazione» da cinque a tre. Stravolto e conformato alla normativa di settore la disposizione (ex art.108) sulle società e partecipazioni comunali: l'ente può «costituire società a capitale interamente pubblico o misto» pubblico/privato. E' altresì consentita la «partecipazione azionaria anche minoritaria» (minimo 10%). Viene data applicazione all'articolo 120 del D.Lgs. 267/2000 sulle «società di trasformazione urbana».

Tutte «le società in cui partecipa il comune, anche in forma minoritaria, sono obbligate alla certificazione di bilancio». Introdotta un nuova norma, che nella versione finale dello statuto diventa l’articolo 108, ai sensi del quale il Comune di Gela «riconosce il diritto umano all’acqua», in quanto tale «un diritto universale, indivisibile, inalienabile». Il suo status è quello di «bene pubblico», per cui pubblica e «senza rilevanza economica» dev’essere la gestione del servizio idrico integrato.