L’ordinanza del Tar di rigetto della sospensiva richiesta dal sindaco sfiduciato Messinese

L’ordinanza del Tar di rigetto della sospensiva richiesta dal sindaco sfiduciato Messinese

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente Ordinanza
sul ricorso numero di registro generale 1728 del 2018, proposto da Domenico Messinese, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Torquato Tasso n. 4; contro
– Comune di Gela, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Agata Burtone, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
– Commissario Straordinario del Comune di Gela non costituito in giudizio;
– Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti
– Alessandra Ascia, Carmelo Orlando, Carmelo Casano, Salvatore Federico Gallo, rappresentati e difesi dall'avvocato Serena Viola, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via F. Cordova, n. 95;
– Antonino Biundo, Antonio Torrenti, Cristian Malluzzo, Giuseppe Ventura, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Fargetta, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
– Salvatore Gallo, Romina Morselli, Sara Bonura, Giuseppe Guastella, Maria Pingo, Sara Silvana Cavallo, Angelo E. Amato, Vincenzo Emanuele Giudice, Francesca Caruso, Luigi Giuseppe Di Dio, Santina Bennici, Guido Siragusa, Vincenzo Cascino, Domenica Anna Comandatore, Giovanni Panebianco, non costituiti in giudizio;
– Vincenzo Cirignotta, Crocifisso Napolitano, Salvatore Scerra, Sara Cavallo, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Luigi Matta, Ermenegildo Mangiapane, Angelo Cafà, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Luigi Matta in Palermo, piazza Verdi n. 6;
– Virginia Farruggia, Simone Morgana, Vincenzo Emanuele Giudice, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Antonio Nicoletti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
– Angela Maria Di Modica, rappresentata e difesa d all'avvocato Cristiano Pagano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
– Salvatore Sammito, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Maria D'Amato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
– Sara Fabiola Zelinda Bonura, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Ventura, Maria Elena Ventura, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

– per l'annullamento, previa sospensione,
– della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Gela n. 89 del 7.09.2018 avente ad oggetto “Mozione di sfiducia al Sindaco”;
– della richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, a firma di Consiglieri comunali, per trattare la Mozione di sfiducia al Sindaco, assunta al prot. n. 0090387 del 23.08.2018, allegata alla Deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Gela n. 89 del 7.09.2018;
– del decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 591 del 13.09.2018, di nomina del dott. Rosario Arena a Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Gela;
– di ogni altro a o connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gela e di Alessandra Ascia e di Antonino Biundo e di Carmelo Orlando e di Vincenzo Cirignotta e di Antonio Torrenti e di Carmelo Casano e di Virginia Farruggia e di Cristian Malluzzo e di Angela Maria Di Modica e di Crocifisso Napolitano e di Salvatore Sammito e di Salvatore Scerra e di Giuseppe Ventura e di Presidente Regione Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e di Sara Cavallo e di Sara Fabiola Zelinda Bonura e di Simone Morgana e di Vincenzo Emanuele Giudice e di Salvatore Federico Gallo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 codice di procedura amministrativa;


Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da significativi elementi di fondatezza, per cui non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, e che le spese della fase possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della materia dedotta

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario
(pubblicata il 29.10.2018