La grave crisi economica che incombe negli ultimi anni in Italia e soprattutto nel Meridione ha fatto tornare in auge il furto in appartamento.
In occasione delle festività pasquali sono pervenute numerose segnalazioni di arresti in flagranza a Gela e dintorni.
Il furto è un reato contro il patrimonio regolato dagli artt. 624 e ss. c.p. e consiste nella sottrazione mediante impossessamento di una cosa mobile altrui al fine di ricavarne per sé o altri un profitto ingiusto.
E’ controverso in dottrina e giurisprudenza su quale sia il bene protetto dalla norma: secondo l’orientamento dominante il legislatore ha voluto tutelare la situazione possessoria ricadente in capo all’oggetto sottratto piuttosto che il diritto di proprietà stricto sensu.
Altro elemento dibattuto è quando possa dirsi consumato il reato: mentre seguendo la giurisprudenza maggioritaria i concetti di sottrazione e di impossessamento sembrerebbero coincidere stante che lo stesso momento storico è visto rispettivamente dal punto di vista del soggetto passivo e attivo del reato, numerosi studiosi tendono a separare i due momenti richiedendo per l’impossessamento un quid pluris consistente nel togliere il bene dalla sfera di controllo della parte offesa a favore del reo che potrà esercitare su di esso un potere autonomo, anche se per un breve periodo.
Il furto è un reato con dolo specifico considerato che la norma richiede per il suo perfezionamento che l’agente persegua un proprio vantaggio ingiusto, non necessariamente di natura economica o patrimoniale.
A differenza che nella truffa, l’azione del soggetto agente deve avvenire all’insaputa della parte offesa e giammai servendosi della sua collaborazione attraverso il raggiro. Anche, infatti, nell’ipotesi di furto aggravato dall’utilizzo del mezzo fraudolento l’artifizio messo in atto dall’agente avrà lo scopo di facilitare la sottrazione della cosa e non di farsela consegnare dal soggetto passivo del reato con un atto di disposizione patrimoniale viziato nella volontà.
Da circostanza aggravante contemplata dall’art. 625 cp, il legislatore del 2001 ha voluto dare dignità autonoma alla fattispecie del furto in appartamento o in altri luoghi di privata dimora e/o loro pertinenze prevedendo all’uopo l’art. 624 bis cp. Che include anche il furto con violenza sulle cose, Il cosiddetto scippo. Quando, invece, la violenza si riversa sulla persona, sebbene lo scopo precipuo dell’agente resti la sottrazione del bene, saremo di fronte ad un’ipotesi di rapina.
La ragione alla base della scelta di creare delle fattispecie autonome di reato risiede nell’urgenza di voler tutelare con più determinazione le situazioni astrattamente più rischiose per l’incolumità dell’offeso. Oltre ad estendere la tutela ai luoghi in cui quest’ultimo esprime la sua personalità. Per luoghi di privata dimora, infatti, si intendono tutti quei posti in cui un soggetto svolge, non occasionalmente, atti della vita privata: casa, barca, camper, studio professionale, azienda.
Il furto in appartamento e lo scippo, così come le ipotesi aggravate di cui all’art. 625 cp, sono punibili d’ufficio mentre il furto semplice necessita della querela della persona offesa.