Per far fronte ad un’emergenza sempre più avvertita dalla società, il legislatore nel 2016 con la legge 41 del 23 marzo ha introdotto la fattispecie dell’omicidio stradale, oggi previsto dagli artt. 589 bis e s.s. del c.p.
Si tratta di una particolare forma di omicidio colposo la cui norma commina delle pene che lo pongono in una zona intermedia tra l’omicidio doloso e colposo.
Il codice prevede tre diverse ipotesi delittuose di differente gravità.
La prima ipotesi – generale – è quella in cui viene causata la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale e prevede la pena della reclusione da 2 a 7 anni.
L’ipotesi più grave si verifica, invece, quando il conducente che ha causato il decesso viene trovato in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l o sotto effetto di sostanze stupefacenti: in questo caso la pena sarà dagli 8 ai 12 anni di reclusione. La stessa pena sarà applicabile quando il reo eserciti professionalmente un’attività di trasporto di persone o cose. Solo per questa ipotesi più grave è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e il raddoppio dei termini di prescrizione.
L’ipotesi intermedia è quando la morte viene cagionata per colpa di un conducente il cui tasso alcolemico è compreso tra l’0,8 e 1,5 g/l: la pena prevista in questo caso andrà dai 5 ai 10 anni di reclusione. Stesso trattamento sarà riservato a colui che circoli in città a una velocità doppia rispetto a quella consentita ovvero a chi passi col semaforo rosso o circoli contromano o ancora al conducente che inverta il senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi o sorpassi in corrispondenza di attraversamenti pedonali.
L’aggravante comune alle tre diverse ipotesi delittuose è prevista nel caso in cui la condotta illecita sia posta in essere da persona sprovvista di patente di guida o la cui patente è sospesa o revocata o il veicolo non sia coperto da assicurazione obbligatoria.
Se invece il conducente che ha causato la morte si è dato alla fuga dopo l’incidente la pena sarà aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non potrà mai essere inferiore a 5 anni.
La pena sarà invece diminuita fino alla metà nel caso in cui l’evento morte non derivi esclusivamente da azione o omissione del colpevole ma ad esso abbia concorso la stessa vittima.
Nel caso di più vittime la pena sarà aumentata ma in nessun caso può superare i 18 anni di reclusione. I termini di prescrizione saranno anche in questa ipotesi raddoppiati.
Una novità importante introdotta dalla legge di nuovo conio è la coattività delle perizie: il Giudice, cioè, potrà disporre, d’ufficio, senza la volontà dell’indagato, il prelievo dei suoi campioni biologici che potrà essere persino ordinato dall’accusa nel caso di urgenza, quando, cioè, il ritardo potrebbe pregiudicare le indagini.
La sanzione accessoria è la revoca automatica della patente nel caso di condanna o patteggiamento: si parla, a tal proposito, in dottrina, di ergastolo della patente atteso che il conducente potrà recuperare il documento di guida solo dopo 15 anni dal fatto che diventeranno 30 se si è dato alla fuga. Durante il giudizio il Prefetto potrà disporne la sospensione per una durata massima di 5 anni prorogabile a 10 quando interviene una condanna non definitiva. Nel caso di omicidio stradale semplice la sospensione sarà di 3 anni non prorogabili.