Sempre più spesso la cronaca nazionale e locale riporta episodi di incidenti stradali con epiloghi drammatici per i soggetti coinvolti.
In tali contesti i pirati della strada assumono un ruolo tristemente decisivo visto che un loro solerte intervento in soccorso dei malcapitati sarebbe capace di scongiurare, in non pochi casi, l’evento morte o le lesioni personali gravi in capo a questi ultimi.
La legge, pertanto, interviene duramente con l’art. 593 c.p al fine di reprimere l’omissione di soccorso che mira a punire chiunque, imbattendosi in un corpo umano che sia o sembri inanimato, in una persona ferita o altrimenti in pericolo, trascuri di prestare l’assistenza occorrente e di darne immediato avviso all’Autorità.
Il reato si estende anche ai casi in cui il soggetto passivo del reato è un fanciullo smarrito o abbandonato o in generale una persona incapace di provvedere a se stessa. Mentre però nel primo caso lo stato di pericolo va vagliato ex ante in concreto, nel secondo esso è presunto.
La ratio alla base della previsione codicistica va ricercata nella tutela dei beni vita e incolumità personale ma anche nel dovere di solidarietà sociale, imposto dalla Costituzione.
Il reato di omissione di soccorso è un reato di pericolo posto che non è necessaria, per la sua consumazione, che vi siano state conseguenze dannose susseguenti all’omissione.
Qualora però a quest’ultima seguano lesioni personali o morte in capo al soggetto bisognevole di protezione, la pena sarà rispettivamente aumentata o raddoppiata. Mentre la giurisprudenza prevalente inquadra gli eventi ulteriori come conseguenze aggravanti del reato, parte della dottrina li colloca come fattispecie autonome di natura preterintenzionale.
Nonostante la locuzione “chiunque” riportata dalla norma, il reato di omissione di soccorso è un reato proprio perché soggetto attivo può essere solo colui che si trova in una particolare condizione ovvero deve avere trovato il soggetto passivo in uno stato di abbandono, morale o materiale oppure in stato di smarrimento. Ad integrare il reato, non è infatti sufficiente che l’agente apprenda da altri che qualcuno si trovi in pericolo ma occorre tra i due un contatto materiale, attraverso i sensi.
La punibilità del conducente dell’autoveicolo coinvolto nell’incidente non è esclusa neanche dalla possibilità di intervento di terze persone e sussiste indipendentemente dall’utilità, valutata ex post, dell’assistenza prestata. Essa verrà meno solo se la persona da assistere era già morta al momento del primo contatto con l’agente.
Il reato di omicidio quale conseguenza di altro delitto ex art. 586 c.p. non concorre col reato di omissione in quanto l’evento letale posto a carico dell’ agente quale autore del reato di danno non può essergli contemporaneamente addebitato quale conseguenza del reato di pericolo.