Entrano a pieno regime gli “Aiuti” - fra gli altri - in materia di energia, previsti nel decreto emanato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a metà del mese scorso. Si tratta del Decreto Legge 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Gli interventi in campo energetico sono stabiliti dai primi 4 articoli del decreto. L'art.1 prevede il bonus sociale in materia di elettricità e gas, per il terzo trimestre dell'anno 2022, con agevolazioni delle tariffe di fornitura riconosciute sulla base del valore Isee determinato dall'art. 6 del D.L. 21/2022, ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, così come rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro il 30 giugno 2022.
La misura ha altresì effetto retroattivo. Infatti, in caso di ottenimento di attestazione Isee che permetta l'applicazione del bonus, l'eventuale pagamento intervenuto nell'anno in corso ma in data antecedente al rilascio dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione applicata nelle bollette immediatamente successive, oppure, qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso e compensazione entro il 31 dicembre 2022.
L'art. 2, invece, stabilisce un incremento dei crediti di imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale. In particolare, i due contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, già fissati nella misura del 20%, rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del D.L. 21/2022, sono rideterminati nella misura del 25%. Inoltre, il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, già fissato nella misura del 12% dall'articolo 3 del D.L. 21/2022, è rideterminato nella misura del 15%.
L'articolo 3 dispone a sua volta la previsione del credito d'imposta per gli autotrasportatori. Più precisamente, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l’acquisto del gasolio: impiegato dai medesimi soggetti; in veicoli di categoria euro 5 o superiore; utilizzati per l'esercizio delle predette attività; al netto dell'imposta sul valore aggiunto; comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Infine, l'art. 4 prevede l'estensione al primo trimestre del 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, alle quali è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.